Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22538/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato la condanna di Cosimo Santoro per la violazione degli obblighi imposti dalla misura di sorveglianza speciale (divieto di rincasare dopo le ore 22.00 e di uscire prima delle ore 7.00) commessa il 29/10/2018; il ricorrente ha dedotto: (1) errata individuazione del "reato più grave" ai fini del calcolo della continuazione, sostenendo che la determinazione debba essere fatta in astratto sulla base della pena edittale (riferendosi alle Sezioni Unite); (2) errata applicazione della recidiva infraquinquennale e reiterata, poiché il fatto contestato era di scarsa gravità (uscita alle 22:35, quindi 35 minuti dopo il limite) e l'imputato aveva mostrato pentimento, argomentando che la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa o temperata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito motivazione completa e logica: a) nel caso di continuazione con reati in parte già giudicati con sentenza definitiva e in parte sub iudice, il criterio corretto è confrontare la pena già irrogata con quella da irrogare per determinare quale reato considerare "più grave"; nel caso concreto, la condotta già giudicata risultava più grave sia per la pena già inflitta sia per la condotta (evasione dal comune, uso di veicolo provento di furto, possesso di stupefacenti); b) con edittalità identica, la Corte ha comunque effettuato la valutazione concreta e motivata sull'effettiva maggiore gravità del reato già giudicato; c) la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la conferma della recidiva reiterata, richiamando le numerose condanne pregresse e la propensione a violare prescrizioni, ritenendo tali elementi idonei a provare una maggiore pericolosità sociale. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione (vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto infondati i rilievi, valutando la motivazione della Corte d'appello conforme a legge e logica.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nell'imputazione (collegata al tipo di violazione contestata). Il testo della sentenza la cita come riferimento al reato oggetto del giudizio.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Norma che disciplina la violazione delle prescrizioni imposte nell'ambito delle misure di prevenzione/oggetto della contestazione (obbligo di soggiorno/di non uscire in determinati orari). La Corte ha ritenuto accertata la violazione contestata.

  • Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015 (Cass.)

    «Nel caso di continuazione tra reati in parte decisi con sentenza definitiva ed in parte "sub iudice", la valutazione circa la maggiore gravità delle violazioni deve essere compiuta confrontando la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente, attesa la necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee»

    Principio applicato dalla Corte: quando uno dei reati è già giudicato con sentenza definitiva, per determinare il reato "più grave" ai fini della continuazione si confrontano la pena irrogata e quella da irrogare.

  • Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018 (Cass.)

    «In tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravita.'"

    Conferma del criterio di comparazione delle pene (già irrogate vs da irrogare) per la determinazione del reato più grave quando vi sia giudicato definitivo su alcuni fatti.

  • Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021 (Cass.)

    «In tema di reato continuato, qualora il reato già giudicato e quello da giudicare, legati dall'identità del disegno criminoso, non presentino alcuna differenza nel trattamento edittale, il giudice è comunque tenuto a determinare, mediante una valutazione in concreto, quale sia il reato più grave, posto che la continuazione costituisce una "fictio juris" che non fa perdere a ciascuno dei reati sussunti nell'ambito della stessa la propria individualità giuridica, cui è connessa la conoscibilità in sede esecutiva della parte di pena riferibile ai singoli reati.»

    Principio applicato nel caso di edittalità identica: il giudice deve valutare concretamente quale fattispecie sia effettivamente più grave, preservando l'individualità giuridica dei reati ai fini esecutivi.

  • Sezioni Unite n. 25939/2013 (Cass.)

    Pronuncia richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha osservato che quella decisione riguarda il criterio astratto per reati con pene edittali diverse; nel caso concreto non era applicabile poiché le fattispecie avevano stessa edittalità.

  • Corte Costituzionale n. 185/2015

    Citata in relazione ai limiti dell'applicazione della recidiva; la Corte d'appello ha correttamente applicato i principi costituzionali richiamati, effettuando la valutazione concreta della significativa rilevanza del nuovo episodio rispetto ai precedenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro da considerare nella valutazione della recidiva (maggiore colpevolezza e maggiore pericolosità) evocato nel giudizio di merito e ritenuto rispettato dalla Corte d'appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità (condanna alle spese processuali e possibilità di infliggere somma alla Cassa delle ammende).

Massime di principio

  • Quando in una continuazione alcuni reati sono già definitivi, il criterio corretto per individuare il reato "più grave" è il confronto tra la pena già inflitta e la pena da infliggere per i reati sub iudice; questo tutela il giudicato e la comparabilità delle grandezze penali.
  • Se le fattispecie continuate hanno la stessa edittalità, il giudice deve compiere una valutazione concreta e motivata per stabilire quale episodio sia effettivamente più grave (esame delle modalità della condotta, conseguenze, recidiva, uso di mezzi illeciti, ecc.).
  • La recidiva infraquinquennale e reiterata può essere confermata quando i precedenti penali e la natura delle condotte dimostrino una maggiore pericolosità sociale; elementi come la quantità di tempo di violazione o il pentimento non sono automaticamente decisivi per escluderla se il quadro complessivo attesta una tendenza a delinquere.
  • Per impugnare con successo una motivazione in Cassazione è necessario dimostrare lacune logiche o giuridiche concrete nella motivazione del giudice di merito; motivazioni ampie e coerenti sui criteri applicati difficilmente saranno disattese.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo il rigetto del gravame ma anche l'obbligo di pagare le spese processuali e la possibile sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti la mancata colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.