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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40702/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1-bis ord. pen. e aveva rigettato le istanze di liberazione condizionale (art. 176 c.p.), semilibertà e differimento della pena per grave infermità (anche in forma di detenzione domiciliare). La ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge: sosteneva che il tribunale aveva errato nel considerare decisiva l'assenza di attività lavorativa per negare misure alternative (quando tale requisito non sarebbe previsto), che non era stato valutato correttamente il sicuro ravvedimento in caso di impossibilità di adempiere obbligazioni civili, che per la semilibertà l'aver scontato oltre metà pena avrebbe dovuto rendere superabile l'ostatività del titolo, e che le condizioni psichiche peggiorate giustificavano il differimento o la detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva motivato il rigetto con: ostatività del titolo e mancanza dei presupposti delle lettere a) e c) dell'art. 47 ter per la detenzione domiciliare; patologie psichiche non tali da rendere incompatibile il carcere; assenza di concreta prospettazione di attività lavorativa/formativa per la semilibertà; mancanza di elementi sul sicuro ravvedimento e sul pagamento delle obbligazioni civili per la liberazione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo generico, confutativo e privo di un reale confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Ha rilevato che il Tribunale non si era espresso sull'affidamento in prova al servizio sociale perché l'istanza specifica non era stata formulata in sede di merito, per cui la questione non era devoluta alla Corte di legittimità. Quanto alle altre misure (detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione condizionale, differimento per infermità), la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato logicamente e coerentemente il rigetto sulla base delle risultanze istruttorie (ostatività del titolo, valutazioni sugli accertamenti sanitari, mancanza di prospettive lavorative, carenza di segni di sicuro ravvedimento). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Inoltre, è stato disposto l'omissis dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 47 ter ord. pen. (comma 1-bis richiamato)

    La norma sulle misure alternative per motivi di salute è stata interpretata nel senso che la sola patologia non basta: occorre che le condizioni di salute integrino una effettiva incompatibilità con il regime carcerario e che sussistano i presupposti specifici indicati (le lettere a) e c) richiamate dal Tribunale). L'ostatività del titolo in esecuzione può precludere la detenzione domiciliare 'generica'.

  • art. 176 cod. pen.

    La liberazione condizionale richiede, tra l'altro, l'esistenza di un sicuro ravvedimento e una valutazione concreta circa la possibilità di adempiere alle obbligazioni civili. L'eventuale impossibilità di pagamento deve essere valutata alla luce della disponibilità e delle iniziative mostrate verso le vittime; l'assenza di specifiche prospettazioni logiche e trattamentali può giustificare il rigetto.

  • artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990

    Sono le norme relative al reato contestato (traffico/illecito stupefacenti e tentativo): la gravità dei fatti per cui è stata inflitta la pena è stata considerata elemento rilevante ai fini della valutazione delle misure alternative e della semilibertà.

  • art. 3 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di tutela della dignità e divieto di trattamenti inumani/degradanti; la Corte ha ritenuto che dalle risultanze non emergesse un livello di trattamento o condizioni tali da configurare violazione, essendo le condizioni di salute valutate non incompatibili con il regime carcerario.

  • art. 27 Cost.

    Invocato in relazione alla funzione rieducativa della pena e alla tutela della salute; la Corte ha ritenuto che il giudizio del Tribunale avesse adeguatamente bilanciato tali principi con le risultanze cliniche e di trattamento.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ha disposto l'omissis delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che presenti censure generiche, meramente confutative o prive di un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito.
  • Questioni non dedotte o non specificamente richieste in sede di merito (es. affidamento in prova non formulato esplicitamente) non possono essere esaminate in Cassazione.
  • Per ottenere la detenzione domiciliare o il differimento per gravi infermità è necessario dimostrare che le condizioni di salute siano incompatibili con la detenzione: valutazioni mediche concrete e documentate sono decisive.
  • La semilibertà e l'accesso a misure alternative richiedono la prospettazione di un progetto concreto (attività lavorativa o formativa) e la valutazione del percorso di trattamento e della revisione critica; il mero decorso temporale della pena non è automaticamente risolutivo.
  • La liberazione condizionale richiede la prova di un sicuro ravvedimento; la semplice impossibilità economica a soddisfare le obbligazioni civili va valutata alla luce degli atti concreti compiuti verso le vittime.
  • In Cassazione non è ammesso cercare una nuova valutazione di merito degli elementi già esaminati dal giudice di merito; l'orientamento probatorio e motivazionale del Tribunale, se logico e coerente con le risultanze, è difficilmente rimovibile.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e somme a carico del ricorrente (es. contributo alla Cassa delle ammende).

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