Cassazione Penale, Sentenza n. 40646/2025 del 17/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ciccimarra ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bari che aveva confermato la sua condanna, anche agli effetti civili, per il reato di minaccia (art. 612 c.p.), unico capo residuo dopo l'assoluzione sul capo B). Durante il procedimento di cassazione è stata depositata e accettata la remissione di querela, redatta il 4 aprile 2025 presso la stazione carabinieri di Altamura, che estingue il reato.
La decisione
La Corte ha rilevato che la remissione di querela, tempestivamente proposta e accettata in pendenza del ricorso, determina l'estinzione del reato e prevale su eventuali questioni di inammissibilità. Non sussistendo elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., ha dichiarato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p.p., ha travolto le statuizioni civili collegate e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre posto a carico dell'imputato (querelato) le spese del procedimento ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che punisce il reato di minaccia, quale capo d'imputazione per cui l'imputato era stato condannato; la sua applicazione concreta è stata però resa inoperante dall'estinzione del reato per remissione di querela.
Dispositivo procedurale che dispone l'estinzione del reato quando interviene la remissione di querela; la Corte ha richiamato questa norma per dichiarare estinto il reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata nella motivazione per escludere la necessità di una pronuncia alternativa: in assenza degli elementi per applicare l'art. 129, comma 2, la Corte ha rilevato l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p.p.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che regola la ripartizione delle spese processuali; la Corte ha disposto che le spese del procedimento sono a carico del querelato in base a questa disposizione.
Massime di principio
- La remissione di querela, se proposta e accettata tempestivamente in pendenza dell'impugnazione, estingue il reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, anche se sorgono questioni processuali di inammissibilità.
- L'estinzione del reato per remissione di querela travolge automaticamente le statuizioni civili connesse e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza penale impugnata.
- Quando interviene la remissione di querela durante il corso del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità non è tenuto a pronunciarsi secondo soluzioni alternative ex art. 129 c.p.p. se mancano gli elementi per farlo; prevale la dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 152 c.p.p.
- Le spese del procedimento possono essere imputate al querelato secondo l'art. 340, comma 4, c.p.p.; pertanto, l'estinzione del reato non esclude automaticamente conseguenze economiche a carico delle parti, a seconda delle previsioni procedurali.
- In casi analoghi è essenziale depositare tempestivamente la remissione di querela e la sua accettazione formale (atto/redazione ufficiale) per ottenere l'effetto estintivo anche in sede di impugnazione.
Testo integrale
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