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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40531/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, riformando parzialmente il giudizio di primo grado, aveva rideterminato la pena per il capo b) (furto consumato presso una pertinenza dell'abitazione di Grillo Giuseppina). La ricorrente ha contestato che il reato relativo al capo b) si era estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, sostenendo che tra la sentenza di primo grado (4 maggio 2012) e l'introduzione del giudizio di appello (decreto 30 luglio 2024) era trascorso un intervallo superiore al termine prescrizionale, senza atti idonei a interrompere la prescrizione; si deduce inoltre che la Corte d'appello non ha esaminato adeguatamente tale doglianza.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo rilevando che, tra gli atti interruttivi indicati (la sentenza di primo grado e il decreto dispositivo dell'appello), è intercorso un periodo silente di oltre dodici anni, ossia superiore al doppio del termine ordinario previsto dall'art.157 c.p. e superiore al termine massimo computato ai sensi dell'art.131 comma 2 c.p., senza che si siano verificate sospensioni rilevanti ai sensi dell'art.159 c.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il "termine lungo" di cui all'art.162 c.p. impedisce la maturazione della prescrizione solo se, fra due atti interruttivi, non è decorso integralmente il termine ordinario previsto dall'art.157 c.p. Avendo decorso invece un intervallo superiore, la prescrizione del reato ascritto al capo b) è stata dichiarata estinta. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art.157 cod. pen.

    Indica il termine ordinario di prescrizione; la Corte utilizza tale termine per calcolare se, fra due atti interruttivi, sia decorso integralmente il termine necessario alla maturazione della prescrizione.

  • art.162 cod. pen.

    Prevede il cosiddetto "termine lungo" che può posticipare la maturazione della prescrizione; la giurisprudenza richiamata e la sentenza precisano che il termine lungo opera solo se, tra un atto interruttivo e il successivo, non è decorso integralmente il termine ordinario previsto dall'art.157.

  • art.131 cod. pen.

    Fornisce il parametro massimo della pena utile ai fini del calcolo della prescrizione; la Corte ha verificato che l'intervallo decorso era superiore anche al termine massimo computato ai sensi di tale disposizione.

  • art.159 cod. pen.

    Regola le cause di sospensione della prescrizione; la Corte ha controllato e rilevato l'assenza di sospensioni rilevanti nel periodo contestato.

Massime di principio

  • La prescrizione si calcola tenendo conto degli atti interruttivi: se tra due atti interruttivi decorre un intervallo superiore al termine ordinario previsto dall'art.157 c.p., la prescrizione può maturare nonostante l'esistenza del "termine lungo" ex art.162 c.p.
  • Il "termine lungo" previsto dall'art.162 c.p. posticipa la prescrizione solo se, fra due atti interruttivi, non è completamente decorso il termine ordinario; non è un automatismo che impedisce sempre la prescrizione quando siano intervenuti atti interruttivi distanti nel tempo.
  • Nel calcolo della prescrizione va considerato anche il termine massimo determinato ai sensi dell'art.131 comma 2 c.p.; se l'intervallo supera anche tale limite, la prescrizione è comunque maturata.
  • Le sospensioni previste dall'art.159 c.p. (o altre cause sospensive) devono essere verificate: la loro sussistenza può interrompere o sospendere i termini utili ai fini della prescrizione.
  • In fase di impugnazione la Corte d'appello (e la Cassazione) deve esaminare espressamente le doglianze sulla prescrizione; l'omissione di un esame motivato su questione dedotta rileva e può condurre all'annullamento quando la prescrizione risulti effettivamente acquisita.
  • Per verificare la prescrizione in casi analoghi: (1) individuare gli atti interruttivi rilevanti e le loro date, (2) calcolare gli intervalli temporali tra tali atti, (3) confrontare gli intervalli con il termine ordinario di cui all'art.157 e con il termine massimo di cui all'art.131 comma 2, (4) accertare eventuali sospensioni secondo art.159, (5) verificare se il "termine lungo" può operare alla luce di quanto sopra.

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