Cassazione Penale, Sentenza n. 40529/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
D'Alterio impugnava la conferma della condanna per due episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000), sostenendo: 1) la scriminante della necessità (art. 54 c.p.) perché avrebbe agito per salvare sé o altri da un pericolo derivante da minacce e pressioni subite; 2) l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 in ragione della sua collaborazione e del pagamento dei debiti tributari che avrebbe seguito la sua autodenuncia. Il ricorso contestava la valutazione di merito della Corte territoriale e chiedeva una diversa valutazione della scriminante e dell'attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la scriminante della necessità non fosse applicabile: la Corte territoriale ha correttamente valutato che non risultava che l'imputato non avesse alternative per salvaguardare sé o altri e che l'affermazione di un pericolo attuale, grave e non altrimenti evitabile era solo assertiva e non specificata. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che l'attenuante di cui all'art. 13-bis non poteva trovare applicazione alla fattispecie (emissione di fatture per operazioni inesistenti), poiché tale reato è un "reato di pericolo" che può sussistere anche in assenza di un debito tributario effettivo e, quindi, manca il presupposto dell'esistenza di un debito tributario pagabile prima dell'apertura del dibattimento. La Cassazione ha pertanto dichiarato il ricorso infondato, ha confermato la condanna (pena di 1 anno e 1 mese di reclusione come già disposta in primo grado e confermata in appello) e ha imposto al ricorrente le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La Corte osserva che si tratta di un reato di pericolo la cui integrazione non richiede necessariamente l'esistenza di un'omissione tributaria o di un danno patrimoniale all'Erario; pertanto il presupposto per l'attenuante di cui all'art. 13-bis (esistenza e pagamento del debito tributario) può mancare
Prevede un'attenuante speciale conseguente al pagamento dei debiti tributari (comprese sanzioni e interessi) prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. La Corte chiarisce che l'attenuante è applicabile solo se sussiste un debito tributario effettivo suscettibile di essere adempiuto; non è applicabile ai reati la cui integrazione è indipendente dall'esistenza di un'evasione (es. emissione di fatture inesistenti)
Norma sulla scriminante della necessità (salvezza di sé o altri da pericolo attuale di danno grave). La Corte ha ritenuto che nel caso non risultassero elementi concreti e specifici che dimostrassero l'impossibilità di ricorrere a mezzi leciti alternativi e l'esistenza di un pericolo attuale e non volontariamente causato, perciò la scriminante non poteva essere riconosciuta
Prevede che il ricorrente condannato in Cassazione sia tenuto alle spese del procedimento; la Corte ha imposto tale onere a D'Alterio in caso di rigetto del ricorso
d.lgs. n. 158/2015 (riferimento normativo)
Intervento normativo richiamato per spiegare la formulazione attuale dell'art. 13-bis; la Corte utilizza il criterio interpretativo consolidato dopo le modifiche normative per delimitare l'applicabilità dell'attenuante
Massime di principio
- La scriminante della necessità (art. 54 c.p.) richiede la prova di un pericolo attuale, grave e inevitabile e l'assenza di vie lecite alternative: affermazioni generiche di pressione o difficoltà economiche difficilmente sono sufficienti.
- L'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 opera solo se è concretamente sorto un debito tributario derivante dall'illecito e tale debito è stato effettivamente estinto prima dell'apertura del dibattimento di primo grado; non si applica ai reati che si integrano indipendentemente da una evasione effettiva (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti).
- Il pagamento del debito tributario da parte di un terzo non necessariamente produce gli effetti favorevoli dell'attenuante sul soggetto agente, salvo che ricorrano i presupposti normativi richiesti e sia dimostrabile il collegamento diretto con il debito dell'imputato.
- In Cassazione la sindacabilità dei fatti è limitata: questioni di merito già adeguatamente motivate dal giudice di merito non vengono riformate se la motivazione non è manifestamente illogica; il ricorso non può limitarsi a chiedere un diverso apprezzamento dei fatti.
- La collaborazione e l'autodenuncia possono essere elementi valutabili nella determinazione della pena nel concreto, ma non suppliscono ai requisiti formali richiesti per l'applicazione di specifiche attenuanti legislative quando il presupposto materiale per tali attenuanti manca.
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