Cassazione Penale, Sentenza n. 40651/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha dedotto un unico motivo di ricorso basato sull'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza di appello e sulla omessa/insufficiente motivazione della Corte di appello circa l'eccezione di prescrizione formulata nelle conclusioni scritte nel rito 'cartolare' di cui all'art. 598-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha spiegato che il termine di prescrizione per la bancarotta fraudolenta post-fallimentare decorre dal momento in cui sono state poste in essere le singole condotte (non dalla declaratoria di insolvenza). Sono state indicate le singole date delle condotte condannate (15/11/2007, 16/07/2008, 10/07/2009) e, posto il termine massimo di prescrizione (anni 12 e mesi 6, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.), e in assenza di sospensioni, tali reati si sono prescritti rispettivamente il 15/05/2020, 16/01/2021 e 10/01/2022, tutte anteriori alla sentenza di appello del 10/03/2025. La Corte ha inoltre rilevato che non è stata riconosciuta l'aggravante speciale di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., elemento rilevante per il calcolo della durata massima della pena. In mancanza di elementi che consentano diversa pronuncia, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
Disciplina il rito cartolare in appello e la Corte rileva che l'eccezione di prescrizione formulata nelle conclusioni scritte in tale rito deve essere valutata e motivata dal giudice di merito
art. 606, comma 1, lett. b)
Consente il motivo di cassazione volto a dedurre l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione prima della sentenza impugnata
Prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale per i reati fallimentari; la sua applicazione aumenta il massimo edittale e incide sul termine massimo di prescrizione
Stabiliscono i termini di prescrizione e i criteri per il loro calcolo; la Corte ha applicato il termine massimo di anni 12 e mesi 6 per il computo della prescrizione
Fissa i limiti edittali per la bancarotta; la Corte ha rilevato che la pena applicata in appello corrispondeva al minimo, confermando che non era stata riconosciuta l'aggravante speciale
Norma richiamata in relazione alle possibili pronunce del giudice quando sussistano condizioni particolari; la Cassazione ha ritenuto non sussistenti elementi per diversa pronuncia e ha rilevato la prescrizione d'ufficio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 5, sent. n. 18565 del 21/01/2011
Principio secondo cui il momento consumativo della bancarotta fraudolenta post-fallimentare coincide con la commissione delle singole condotte che integrano il fatto tipico, da cui decorrono i termini di prescrizione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Conferma la ammissibilità del ricorso per cassazione deducente l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata
Massime di principio
- La prescrizione per reati connessi a procedure concorsuali decorre dal momento delle singole condotte (atti dispositivi/distrattivi), non dalla dichiarazione di fallimento o di insolvenza.
- Quando l'imputazione contesti un'aggravante speciale che incide sull'entità della pena (es. art. 219 legge fall.), la sua applicazione o meno influenza il termine massimo di prescrizione; il giudice di merito deve esplicitare la decisione su tale circostanza perché incide sul computo della prescrizione.
- In un rito 'cartolare' (art. 598-bis c.p.p.) le eccezioni di prescrizione sollevate con le conclusioni scritte devono essere esaminate e motivate dal giudice di merito; l'omessa o insufficiente motivazione può essere rilevata in cassazione.
- La parte che deduca la prescrizione prima della sentenza impugnata può proporre ricorso per cassazione: la Corte può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato quando risulti dai fatti e dal calcolo dei termini.
- Per il corretto calcolo dei termini di prescrizione occorre considerare eventuali sospensioni o interruzioni e il termine massimo previsto dagli artt. 157 e 161 c.p.; in mancanza di sospensioni, se il termine massimo è decorso la sentenza va annullata per estinzione del reato.
- Se la sentenza di merito non chiarisce il trattamento di circostanze aggravanti/attenuanti rilevanti per il calcolo della pena e della prescrizione, la parte può ottenere la revisione della decisione in sede di legittimità.
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