Cassazione Penale, Sentenza n. 40532/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giuseppe Pelle ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze penali irrevocabili e rideterminato la pena complessiva, ma aveva respinto la richiesta di riconoscimento della fungibilità della custodìa cautelare e la retrodatazione della detenzione. Il ricorrente ha censurato: errata determinazione del trattamento sanzionatorio per avere motivato in modo insufficiente gli aumenti per i reati satellite (rischio di cumulo materiale), omissioni nella considerazione di specifici capi di imputazione, il diniego della fungibilità di periodi di custodia cautelare preesistenti rispetto ad alcuni reati e la mancata retrodatazione della detenzione. Ha inoltre impugnato la correzione dell'ordinanza ritenendola illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha confermato il riconoscimento della continuazione ma ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla valutazione della fungibilità, rinviando la causa alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per motivare adeguatamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite e per riesaminare la domanda di imputazione del periodo di custodia cautelare. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la correzione dell'ordinanza è stata ritenuta legittima in quanto mera rettifica aritmetica; le censure generiche sulla disparità di trattamento e la richiesta di retrodatazione sono state dichiarate inammissibili per genericità o carenza di indicazioni concrete.
Norme richiamate
Norma sul riconoscimento della continuazione in sede esecutiva: la Corte ha confermato il riconoscimento della continuazione ma ha evidenziato che la rideterminazione della pena in sede esecutiva deve rispettare i criteri di motivazione previsti per l'aumento per i reati satellite
Principio di determinatezza e proporzione delle pene: la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite per verificare il rispetto dei limiti e per evitare un surrettizio cumulo materiale
Regola sulla computabilità dei periodi di custodia cautelare per la fungibilità: rilevata la necessità che siano computati solo i periodi di custodia sofferti 'sine titulo' dopo la commissione del reato, e che occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni per valutare la fungibilità
Richiamato dal giudice dell'esecuzione in tema di retrodatazione della detenzione; la Corte di Cassazione ha precisato che non è sufficiente la mera compatibilità temporale, ma occorrono i presupposti specifici previsti dalla norma per accogliere la retrodatazione
Disposizioni sulle modalita' e motivi del ricorso per cassazione: richiamate per inquadrare le censure (lett. b, c, e) con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione
Norme citate in relazione alla correzione dell'ordinanza: la Corte ha ritenuto che la correzione disposta fosse valida perché volta a sanare un mero errore aritmetico e non a riformare il giudizio
Delitto associativo di stampo mafioso rilevante ai fini del riconoscimento della continuazione e dell'aumento di pena; la Corte ha considerato i reati associativi come possibile reato fine e parte della continuità contestata
Norma procedurale richiamata in fatto come capo di imputazione in una delle sentenze considerate nella continuazione; la sua presenza ha inciso nella ricostruzione dei reati satellite per la determinazione della pena
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non esonera il giudice dall'obbligo di motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite: la motivazione deve permettere di verificare la proporzione tra le pene e l'assenza di un cumulo materiale.
- Per riconoscere la fungibilità della custodia cautelare ai fini dell'imputazione alla pena definitiva vanno computati solo i periodi di detenzione sofferti 'sine titulo' dopo la commissione del reato; occorre inoltre scindere il reato continuato nelle singole violazioni per valutare la compatibilità temporale.
- La mera compatibilità temporale non è sufficiente per ottenere la retrodatazione della detenzione: la richiesta deve essere supportata dai presupposti normativi e da una indicazione chiara delle date e dei periodi cui si chiede di retrodatare.
- Le correzioni dell'atto giurisdizionale sono ammesse quando si tratta di errori materiali o aritmetici chiaramente identificabili; non sono invece ammissibili come strumento per riformare la valutazione di merito.
- Le doglianze generiche e prive di indicazioni fattuali precise sulla presunta disparità di trattamento o sull'illogicità motivazionale sono inammissibili: il ricorso deve contenere contestazioni specifiche e circostanziate.
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