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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40530/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Cerato impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Milano del 25/07/2025 che aveva rigettato, de plano, le sue istanze di determinazione dell'indennizzo a titolo di usufrutto sui beni indicati e di revoca della confisca e restituzione di conti correnti e patrimonio immobiliare delle società Astico Immobiliare Sidafer s.r.l. e Sidafer 1 s.r.l., ritenendo la titolarità esclusiva in capo all'istante. Con ricorso per cassazione (tramite difensore) contestava: 1) la violazione delle norme procedurali (art. 666, commi 3 e 4 e art. 127 c.p.p.) per aver deciso inaudita altera parte nonostante la richiesta di fissazione dell'udienza e il necessario contraddittorio; 2) la mancata o illogica motivazione riguardo agli atti documentali depositati (atti notarili, visure, informativa Guardia di Finanza, estratti di conto) la cui valutazione e valore probatorio sarebbero stati omessi; 3) la mancata e/o illogica valutazione di rapporti di conto deposito e titoli riferibili a Cerato (circostanza rilevante ai fini della titolarità e della revoca della confisca). Il Procuratore generale, nelle conclusioni ex art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020, ha chiesto la qualificazione dell'impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p. e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto che l'ordinanza impugnata rientra nelle "altre competenze" di cui all'art. 676 c.p.p. e si colloca nello schema procedimentale di cui all'art. 667, comma 4 c.p.p. Ha quindi affermato il principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione erroneamente proposto avverso provvedimenti del giudice dell'esecuzione (assunti de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, o irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666) deve essere riqualificato come opposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura. Di conseguenza il ricorso è stato qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p. e gli atti sono stati ordinati trasmessi alla Corte di appello di Milano perché proceda alla fase oppositoria e al rinnovato esame delle questioni (compresa eventuale istruttoria).

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    La decisione è ricondotta allo schema procedimentale dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione; il ricorso per cassazione erroneamente proposto va riqualificato come opposizione e gli atti trasmessi al giudice competente.

  • art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento camerale (udienza camerale) richiamate dalla difesa; la Corte segnala che, anche se il giudice avesse proceduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale, il rimedio corretto resta l'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione.

  • art. 127, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la fissazione dell'udienza e la possibilità per le parti di partecipare; la difesa aveva chiesto la fissazione dell'udienza ai fini del contraddittorio, richiesta che va valutata dal giudice dell'esecuzione nella fase oppositoria.

  • art. 676, cod. proc. pen.

    Indica le "altre competenze" del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che la materia della revoca della confisca rientra in tale ambito e quindi nel sistema di cui all'art. 667, comma 4.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme sulle censure dedotte nel ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge) utilizzate dalla difesa per articolare i motivi, che tuttavia la Corte ha ritenuto debbano essere riesaminate in sede di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (principio di conservazione degli atti)

    Principio generale invocato per giustificare la conversione dell'impugnazione erroneamente proposta in altro rimedio (qui: ricorso -> opposizione) al fine di non privare il soggetto della fase di riesame davanti al giudice competente.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Permette al Procuratore generale di presentare conclusioni scritte; nel caso il Procuratore generale ha chiesto la qualificazione dell'impugnazione come opposizione e la trasmissione degli atti.

  • art. 178, cod. proc. pen.

    Richiamato nella ricostruzione delle norme procedurali applicabili; la Corte ha comunque inquadrato la questione come di competenza del giudice dell'esecuzione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 109/2015

    Citata per la conferma dell'applicabilità delle garanzie procedurali (udienza, contraddittorio) anche nelle vicende relative all'applicazione della confisca.

Massime di principio

  • Avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (compresa la revoca della confisca) il rimedio corretto è l'opposizione ex art. 667, comma 4 c.p.p.; un ricorso per cassazione erroneamente proposto deve essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell'esecuzione per il prosieguo.
  • Il principio di conservazione degli atti impedisce che l'impugnante perda il riesame di merito: la Corte di legittimità converte l'impugnazione in rimedio procedurale competente anziché dichiararla inammissibile.
  • Se il giudice dell'esecuzione decide 'de plano' o in forma irrituale (udienza camerale ex art. 666), ciò non toglie la necessità di consentire al terzo interessato la possibilità di ottenere il contraddittorio e l'istruttoria nelle forme proprie dell'opposizione.
  • Questioni di merito relative a prova documentale, motivazione e valutazione di conti o titoli devono essere esaminate dal giudice dell'esecuzione nella fase oppositoria: il giudice di legittimità non sostituisce il giudizio di merito ma provvede alla riclassificazione e rinvio.
  • Chi agisce come terzo interessato dovrebbe chiedere espressamente l'ex art. 667 c.p.p. e, se utile, la fissazione dell'udienza ex art. 127 c.p.p. per assicurarsi il pieno esercizio del contraddittorio e l'acquisizione degli atti probatori.
  • La mera censura di insufficiente o illogica motivazione in cassazione può non essere risolutiva se il vizio attiene a questioni di fatto e prova che sono di competenza del giudice dell'esecuzione; in tali casi è prevedibile la trasmissione per opposizione.

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