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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22337/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, confermando la responsabilità per plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, aveva riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso non contestava l'affermazione di responsabilità, ma esclusivamente il trattamento sanzionatorio: veniva dedotto vizio di motivazione in relazione all'entità della pena inflitta, in particolare agli aumenti applicati per la continuazione ex art. 81 c.p., ritenuti eccessivi rispetto agli episodi satellite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto immune da censure la motivazione della Corte d'appello sul trattamento sanzionatorio, osservando che l'aumento per ciascuno degli otto episodi in continuazione era stato determinato in misura contenuta e correlato alle modalità dei fatti come descritte in motivazione. Ha richiamato il principio secondo cui, quando gli aumenti di pena per i reati satellite sono di esigua entità e non vi sono dubbi sul rispetto del limite legale del triplo della pena base, il giudice di merito non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata sul punto. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La fattispecie di cessione di sostanza stupefacente è stata ricondotta alla forma attenuata di lieve entità.

  • art. 81 c.p.

    L'aumento di pena per la continuazione è legittimo se commisurato ai singoli episodi e, quando contenuto, non richiede una motivazione analitica specifica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato continuato, il giudice di merito può determinare gli aumenti di pena per ciascun reato satellite in modo distinto, purché la misura sia coerente con le modalità del fatto e con la valutazione complessiva della gravità della condotta.
  • Quando gli aumenti di pena per la continuazione sono di modesta entità e non superano il limite legale complessivo, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica, essendo sufficiente una giustificazione che renda comprensibile la scelta sanzionatoria.
  • La doglianza che contesti solo la quantificazione della pena, senza evidenziare un vero vizio logico o il superamento dei limiti legali, non è idonea a scalfire la discrezionalità del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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