Cassazione Civile, Ordinanza n. 26892/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa per oltre 416 mila euro a titolo di indennizzo/canone per l'occupazione senza titolo di area privata invasa dall'acqua del Lago di Garda, nell'ambito di una darsena di porto turistico. In primo grado l'opposizione della società era stata accolta; in appello l'ente aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto dell'opposizione. La società, ricorrendo per cassazione, ha denunciato violazione e falsa applicazione della l.r. Lombardia 29 ottobre 1998 n. 22, artt. 6 e 11 e tabella B introdotta dalla l.r. 12 gennaio 2002 n. 1. Ha sostenuto che i canoni previsti per l'"area privata a terra invasa dall'acqua" riguarderebbero l'area demaniale/lacuale e non l'acqua in sé; che la competenza a concedere derivazioni d'acqua e a determinare i relativi canoni sarebbe invece della Provincia ai sensi della normativa regionale successiva; che la lettura accolta dalla Corte d'appello sarebbe illogica perché farebbe dipendere il canone per l'uso dell'acqua da un parametro di superficie. La società ha inoltre richiamato il precedente favorevole del Tribunale e una lettura costituzionalmente orientata della disciplina regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato, in fatto, che era incontroverso che l'acqua lacuale veniva fatta confluire tramite un canale artificiale in un'area privata ove era stata realizzata una darsena, e che la società aveva ottenuto anche autorizzazione provinciale per derivare acqua dal lago. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 253/2021, la Corte ha affermato che, quando un proprietario realizza una darsena sul proprio suolo sito nell'alveo di un lago facendo allagare lo scavo dall'acqua lacustre, non è possibile scindere proprietà del suolo e proprietà demaniale dell'acqua; il terreno originariamente privato trasformato in darsena diviene demaniale per accessione alla cosa principale, senza che rilevi una espressa volontà di acquisizione della PA. Alla luce di tale principio, la pretesa dell'ente è stata ritenuta legittima e il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l.r. Lombardia 29 ottobre 1998 n. 22, art. 6
ha previsto il trasferimento ai Comuni, anche in forma associata, delle funzioni concernenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei beni del demanio lacuale e dei porti interni, cui accedono accertamento e riscossione di canoni e indennizzi
l.r. Lombardia 29 ottobre 1998 n. 22, art. 11
è richiamato come base della pretesa tariffaria dell'ente, in relazione ai canoni per l'uso dell'acqua lacuale e dell'area invasa
legge regionale Lombardia 12 gennaio 2002 n. 1, tabella B
"area privata a terra invasa dall'acqua"
la Corte ne ha dato lettura coerente con la natura demaniale del bene interessato, non limitata a un mero uso dell'acqua in senso separato dal suolo
l.r. Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26, art. 43
è richiamata dalla ricorrente come norma che attribuisce alla Provincia la competenza sul rilascio delle concessioni di derivazione delle acque superficiali e sotterranee
regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2
è richiamato dalla ricorrente per la determinazione dei canoni delle derivazioni d'acqua
r.d. 14 aprile 1910 n. 639
è indicato come base della competenza dell'ente a emettere l'ordinanza-ingiunzione
è menzionato dalla ricorrente solo come parametro di calcolo in funzione del modulo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato quale misura del contributo unificato dovuto, pari a quello del ricorso
Massime di principio
- Quando un bene privato sito nell'alveo di un lago viene trasformato in darsena mediante l'allagamento dello scavo con acqua lacustre, non può essere mantenuta una separazione giuridica tra suolo e acqua tale da conservare la natura privata del terreno trasformato.
- In presenza dei principi di inseparabilità tra acqua e alveo e di inalienabilità dei beni demaniali, il terreno originariamente privato che diventi darsena per effetto dell'espansione dell'alveo deve considerarsi acquisito al demanio per accessione alla cosa principale, anche senza un'espressa volontà acquisitiva della pubblica amministrazione.
- La legittimità della pretesa di canoni o indennizzi relativi all'uso di aree e acque lacuali va valutata alla luce della effettiva situazione materiale e della qualificazione demaniale del bene interessato, non in base alla sola intestazione formale dell'area.
- Il motivo di ricorso che contesti l'interpretazione di una disciplina tariffaria regionale è infondato se la soluzione prospettata contrasta con il più recente orientamento delle Sezioni Unite sulla natura demaniale del bene e sulla impossibilità di scindere area e acqua nel caso di darsena ricavata nell'alveo lacustre.
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