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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04933/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente dell’area sanitaria amministrativa aveva ottenuto in primo grado il rigetto dell’opposizione dell’azienda sanitaria a un decreto ingiuntivo con cui chiedeva il pagamento di una somma a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 40, comma 9, CCNL dirigenza SSN 8 giugno 2000, sostenendo di avere svolto, nel periodo 1 giugno 2000 - 31 luglio 2006, funzioni di direzione di un aggregato di più strutture complesse nel settore farmaceutico, poi denominato dipartimento del farmaco. L’azienda aveva appellato e la Corte territoriale aveva accolto l’appello, ritenendo mancante un atto aziendale di graduazione delle funzioni e valorizzando il fatto che il contratto individuale subordinava gli effetti giuridici ed economici all’effettiva attivazione del dipartimento, avvenuta solo nel 2007. Il ricorrente per cassazione articolava quattro motivi: 1) omesso esame di documenti e di fatti decisivi, tra cui due delibere aziendali e il contenuto del contratto individuale; 2) violazione di norme regionali, del CCNL e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il settore farmaceutico fosse già strutturato come aggregato rilevante e che il diritto alla maggiorazione discendesse automaticamente dalla funzione svolta; 3) omesso esame di fatti decisivi per la pretesa esistenza di un atto di graduazione delle funzioni; 4) violazione delle norme contrattuali collettive, affermando che la maggiorazione dovesse essere calcolata automaticamente sul valore massimo della fascia, senza necessità dell’atto di graduazione e con funzione di indennità di coordinamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sull’omesso esame di documenti o fatti, perché miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e perché i documenti indicati non erano decisivi; ha ritenuto infondati i motivi di violazione di legge, affermando che l’art. 40, comma 9, CCNL 8 giugno 2000 presuppone, per il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile, l’esistenza di un incarico di direttore di dipartimento o comunque di un incarico che, secondo l’atto aziendale, ricomprenda più strutture complesse, e che sia stato adottato l’atto aziendale di graduazione delle funzioni. La Corte ha ribadito che l’onere di dimostrare tale atto grava sul lavoratore che lo invoca. Ha quindi confermato la decisione di appello, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 9, CCNL 8 giugno 2000 Area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa SSN

    "Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano - secondo l'atto aziendale - più strutture complesse - per la retribuzione di posizione - parte variabile - del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%"

    La maggiorazione della retribuzione di posizione parte variabile presuppone un incarico di direttore di dipartimento o un incarico equiparabile secondo l’atto aziendale, ricomprendente più strutture complesse; non opera automaticamente in base alla sola funzione di fatto svolta.

  • art. 27 CCNL 8 giugno 2000 Area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa SSN

    "per struttura si intende l’articolazione interna dell'azienda alla quale è attribuita ... la responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie"

    La nozione di struttura rilevante ai fini contrattuali richiede un’autonomia organizzativa e gestionale apprezzabile in base all’atto aziendale.

  • art. 26 CCNL 8 giugno 2000 Area dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa SSN

    È richiamato come norma relativa alla graduazione delle funzioni e alla revisione periodica della pesatura, rilevante per la determinazione della parte variabile della retribuzione di posizione.

  • art. 50 CCNL 5 dicembre 1996

    È richiamato quale disposizione di sistema sul fondo da cui vengono corrisposte le componenti della retribuzione di posizione e sulla graduazione delle funzioni.

  • art. 2697 c.c.

    Non risulta violato quando il giudice fonda la decisione sulle risultanze di causa; l’onere di provare l’esistenza dell’atto di graduazione e dei presupposti contrattuali grava sulla parte che pretende il trattamento economico.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La maggiorazione della retribuzione di posizione prevista per incarichi di direzione di dipartimento o equivalenti non spetta per il solo fatto dello svolgimento di funzioni apicali o di coordinamento: occorre la prova dell’atto aziendale che qualifichi l’incarico e ne abbia graduato le funzioni.
  • Quando il contratto collettivo collega il trattamento economico alla "graduazione delle funzioni" e all’atto aziendale, la mancanza di tale atto impedisce il riconoscimento della componente variabile della retribuzione di posizione.
  • L’onere di allegare e provare l’esistenza del presupposto organizzativo richiesto dalla fonte collettiva incombe sul lavoratore che reclama l’emolumento.
  • La mera evocazione di delibere o di documenti aziendali anteriori o comunque non decisivi non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se la censura mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di omesso esame in una richiesta di rivalutazione del merito o delle risultanze documentali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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