Cassazione Civile, Ordinanza n. 04942/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente era stato licenziato disciplinarmente per tre addebiti: offese e atteggiamenti violenti verso una collega, vessazioni quotidiane nei confronti di altri operai e apposizione di firme in uscita sui fogli presenza che, secondo la contestazione, non erano state da lui apposte. Il lavoratore impugnava il licenziamento chiedendone l’illegittimità per insussistenza dei fatti e la tutela reintegratoria. Il Tribunale, in fase sommaria, aveva dichiarato inefficace il licenziamento e applicato la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 6, L. n. 300/1970; poi, nella fase a cognizione piena, aveva rigettato l’opposizione del lavoratore. La Corte d’appello confermava il rigetto del gravame, ritenendo: che la deduzione sulla genericità della contestazione disciplinare e sulla conseguente diversa tutela applicabile fosse un novum inammissibile; che, in ogni caso, la contestazione sulle firme apocrife fosse sufficientemente specifica; che la mancata indicazione puntuale delle circostanze temporali non escludesse la legittimità della sanzione nella fattispecie; e che i fatti fossero gravi e idonei a integrare la violazione dei doveri di correttezza e buona fede. In Cassazione il lavoratore deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 345 c.p.c. e 18 L. n. 300/1970 per avere la Corte d’appello dichiarato nuova e inammissibile la censura sulla tutela applicabile in caso di contestazione disciplinare generica; con il secondo motivo contestava la statuizione sulle spese di lite. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la sentenza di merito era sorretta da una ratio decidendi autonoma e non censurata, cioè la sufficiente specificità della contestazione; ha inoltre ritenuto inammissibile la parte di censura incentrata sul vizio motivazionale, e infondato il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio di soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non aggrediva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d’appello aveva comunque ritenuto specifica la contestazione disciplinare relativa alle firme in uscita apocrife; perciò la decisione restava intatta anche a fronte dell’eventuale accoglimento della doglianza sul novum. Ha altresì dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui mirava a contestare la motivazione senza rispettare i limiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., per di più in presenza di doppia conforme. Il secondo motivo, relativo alle spese, è stato respinto perché la condanna alle spese era conforme all’art. 91 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità e sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il divieto di domande, eccezioni e contestazioni nuove in appello è richiamato per escludere la proponibilità in secondo grado di una diversa censura non dedotta in primo grado.
art. 18, commi 4, 5 e 6, L. n. 300/1970
La Corte richiama le diverse tutele conseguenti all’illegittimità del licenziamento disciplinare e osserva che la specificità della contestazione e la qualificazione del vizio incidono sul regime applicabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare violazione di legge, ma il motivo è inammissibile poiché non colpisce tutte le rationes della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura motivazionale è dichiarata inammissibile perché non articolata nei rigorosi limiti del vizio di motivazione; inoltre opera la preclusione della doppia conforme.
La condanna alle spese segue il principio di soccombenza ed è ritenuta correttamente applicata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamato per negare l’oscuramento richiesto, non essendo indicati né ravvisati i presupposti per accoglierlo.
Cass. n. 16896/2016
È citata per affermare che la mancata specificazione delle circostanze temporali può integrare un motivo di illegittimità del licenziamento ai sensi dell’art. 18, comma 6, L. n. 300/1970.
Cass. n. 13880/2020
È richiamata per il principio secondo cui, se la sentenza si fonda su rationes decidendi autonome e una sola non è censurata, il ricorso è inammissibile o comunque privo di interesse.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile o comunque privo di interesse se non censura tutte le basi decisorie.
- La contestazione di una motivazione o di un apprezzamento di fatto non può essere veicolata in cassazione al di fuori dei limiti del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; in presenza di doppia conforme, il controllo sul fatto è ulteriormente precluso.
- Nel licenziamento disciplinare, la valutazione della specificità della contestazione incide sulla legittimità del recesso e sulla tutela applicabile; la mancata specificazione di elementi temporali può assumere rilievo invalidante solo se concretamente rilevante rispetto alla fattispecie.
- Le spese processuali seguono il principio di soccombenza e la loro censura è infondata se la liquidazione è conforme all’esito della lite.
- In sede di legittimità, la parte che invochi l’oscuramento di dati personali deve indicare in modo specifico le ragioni e i presupposti normativi della richiesta.
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