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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04945/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di una banca, addetto con qualifica apicale e già autore di ottimi risultati commerciali, era stato licenziato per giusta causa dopo una contestazione disciplinare fondata, tra l’altro, sull’indebito accesso a numerose schede clienti e su ulteriori condotte definita dalla società come dispotiche e intimidatorie verso i colleghi. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento deducendo tardività e genericità della contestazione e insussistenza dei fatti; il Tribunale, dopo una prima fase sommaria, aveva dapprima respinto l’impugnazione e poi, in opposizione, aveva accolto la domanda disponendo la reintegrazione. La Corte d’appello aveva confermato il reintegro, ritenendo tardiva la contestazione solo in parte e, soprattutto, considerando che la mancata deduzione di danni conseguenziali all’illecita consultazione delle schede clienti impedisse di ravvisare la giusta causa; inoltre aveva reputato non pienamente provati gli addebiti comportamentali ulteriori. La banca ricorreva per cassazione con sei motivi, censurando in particolare la violazione degli artt. 2106, 2119 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la giusta causa in ragione della sola assenza di danno concreto, nonché per avere ritenuto necessario proseguire l’esame degli altri addebiti e per avere applicato la tutela reintegratoria anche a fronte della prova del fatto contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che, in tema di licenziamento disciplinare e di giusta causa, l’assenza di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli o di vantaggi concreti non esclude di per sé la rilevanza disciplinare del fatto, dovendosi valutare la condotta nella sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario e il futuro corretto adempimento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per una nuova valutazione della gravità degli accessi abusivi alle schede clienti alla luce del parametro dell’art. 2119 c.c.; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina delle sanzioni disciplinari e alla rilevanza della condotta contestata.

  • art. 2119 c.c.

    Usato come parametro della giusta causa: la condotta va valutata per la sua idoneità a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, non solo per il danno patrimoniale prodotto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la distribuzione dell’onere della prova sui fatti posti a base del licenziamento e sulle difese delle parti.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Invocato nei motivi riguardanti la contestazione disciplinare e il contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 18, co. 4, L. n. 300/1970

    Richiamato in relazione al regime sanzionatorio applicabile in caso di accertamento del fatto e della sua qualificazione giuridica.

  • art. 112 c.p.c.

    Citato nei motivi inerenti al dedotto omesso esame o pronuncia sugli addebiti e sulle difese.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione della prova e del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in tema di valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sulla prosecuzione dell’istruzione orale.

  • art. 24, co. 2, Cost.

    Richiamato a sostegno delle doglianze sul diritto di difesa e sull’istruttoria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno delle doglianze sul giusto processo e sulla motivazione/istruzione.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo con riferimento alle eccezioni di aliunde perceptum e aliunde percipiendum.

Massime di principio

  • In materia di licenziamento disciplinare, la mancanza di un danno patrimoniale effettivo o di conseguenze pregiudizievoli concrete non esclude, di per sé, la gravità della condotta e la sua idoneità a integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo; il giudizio va compiuto in chiave fiduciaria e prognostica.
  • Ai fini dell’art. 2119 c.c., la gravità del fatto non si misura soltanto sul pregiudizio economico arrecato al datore di lavoro, ma soprattutto sul valore sintomatico della condotta rispetto alla futura correttezza dell’adempimento e alla lesione dell’elemento fiduciario.
  • Quando il fatto contestato sia documentalmente o istruttoriamente provato, il giudice non può escluderne la rilevanza disciplinare per la sola assenza di specifica allegazione di danni conseguenziali; tale profilo può al più concorrere nella valutazione complessiva della proporzionalità della sanzione.
  • Se il giudice di merito riconosce la tardività della contestazione solo per una parte dei fatti ma non vi è impugnazione incidentale del lavoratore sul punto, su tale statuizione si forma giudicato interno e il tema non può essere nuovamente rimesso in discussione.
  • L’accertamento della proporzionalità della sanzione espulsiva deve muovere dalla concreta natura della condotta contestata e dalla sua offensività per il rapporto fiduciario, non da un approccio meramente risarcitorio centrato sull’esistenza di un danno patrimoniale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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