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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04936/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, assunto come operaio addetto a interventi tecnici e alla gestione di emergenze e sostituzione di misuratori, era stato sottoposto a contestazione disciplinare per avere: attestato falsamente la presenza in servizio in alcuni giorni; indicato orari diversi da quelli degli interventi effettuati presso gli utenti; usato l’auto aziendale per fini personali; sostato in esercizi pubblici indossando la divisa aziendale. Il datore di lavoro, ritenendo insufficienti le giustificazioni, aveva irrogato il licenziamento per giusta causa. Il lavoratore aveva impugnato il recesso sostenendo l’insussistenza dei fatti, la mancata affissione del codice disciplinare e del codice etico, la violazione delle norme sui controlli datoriali e la sussistenza nel CCNL di una sanzione solo conservativa. In cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2 e 3 L. 300/1970 e 2119 c.c. per l’utilizzo, ai fini probatori, di controlli occulti tramite agenzia investigativa e I-Pad aziendale; (2) violazione dell’art. 4 L. 300/1970 e 2119 c.c. per avere ritenuto legittimo il controllo mediante I-Pad e utilizzabili i dati estratti dal dispositivo; (3) violazione dell’art. 7 L. 300/1970 per avere ritenuto irrilevante la mancata affissione del codice di comportamento e del codice etico; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo relativo alla mancata previa affissione di codice di comportamento, procedure aziendali e codice etico; (5) violazione degli artt. 2119 c.c., 18, co. 4, L. 300/1970, 21, punto 5, CCNL gas e acqua e 1362 c.c. per avere la Corte territoriale sussunto le condotte nella previsione contrattuale che contempla il licenziamento senza preavviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: l’I-Pad non è stato considerato uno strumento di controllo a distanza illegittimo, ma il mezzo attraverso cui il lavoratore inseriva dati falsi relativi alla prestazione; inoltre il ricorso all’agenzia investigativa è stato reputato legittimo perché diretto ad accertare condotte fraudolente e potenzialmente dannose per la società, senza invadere il controllo dell’adempimento lavorativo in senso stretto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio della decisione di merito, fondata sull’immediata percepibilità del disvalore disciplinare dei comportamenti contestati. Il quarto motivo è stato rigettato perché la mancata pronuncia era solo apparente: il giudice d’appello aveva implicitamente escluso la necessità di previa affissione del codice, stante il carattere manifestamente illecito delle condotte. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché contestava la ricostruzione del contenuto della procedura aziendale in contrasto con un accertamento di fatto coperto da doppia conforme. Il licenziamento è quindi rimasto fermo e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 300/1970

    Le limitazioni ai controlli del datore di lavoro non impediscono il ricorso ad agenzie investigative quando l’indagine è finalizzata ad accertare condotte fraudolente o illecite e non il mero adempimento della prestazione.

  • art. 3 L. 300/1970

    Il datore di lavoro e i suoi collaboratori non possono svolgere vigilanza diretta sull’attività lavorativa tramite soggetti estranei, ma ciò non esclude controlli investigativi su illeciti extra-prestazionali o fraudolenti.

  • art. 4 L. 300/1970

    Gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione e quelli di registrazione di accessi e presenze sono esclusi dal divieto generale di controllo; nel caso concreto l’I-Pad è stato qualificato come mezzo di lavoro e non come strumento di controllo a distanza. L’obbligo informativo ex comma 3 non è stato ritenuto decisivo in ragione della funzione dello strumento e della natura dei dati inseriti dal dipendente.

  • art. 7 L. 300/1970

    La previa affissione del codice disciplinare non è necessaria quando il comportamento contestato sia immediatamente percepibile come illecito per il suo manifesto disvalore morale e sociale, eventualmente anche perché penalmente rilevante.

  • art. 2119 c.c.

    Le condotte fraudolente e gravemente scorrette, idonee a ledere il vincolo fiduciario e a arrecare danno al datore di lavoro, possono integrare giusta causa di licenziamento.

  • art. 18, co. 4, L. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela contro il licenziamento; la Corte non ne ha fatto applicazione favorevole al lavoratore perché ha escluso l’illegittimità del recesso.

  • art. 21, punto 5, CCNL gas e acqua

    La clausola contrattuale che prevede il licenziamento senza preavviso per falsa attestazione della presenza in servizio, alterazione dei sistemi di controllo o irregolare scritturazione è stata ritenuta compatibile con la sussunzione delle condotte contestate nella sanzione espulsiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione d’appello contenga un rigetto implicito della doglianza, desumibile dalla motivazione complessiva.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’interpretazione della procedura aziendale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro un accertamento di fatto non riesaminabile in cassazione in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La doppia conforme ha precluso il riesame in cassazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.

  • art. 13 c.p.c.

    Richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • È legittimo il ricorso del datore di lavoro ad agenzie investigative per accertare condotte fraudolente o illecite del dipendente, anche se svolte al di fuori dei locali aziendali, purché l’indagine non si traduca in vigilanza sull’ordinario adempimento della prestazione lavorativa.
  • Gli strumenti informatici assegnati al lavoratore per l’esecuzione della prestazione non sono automaticamente soggetti al divieto di controllo a distanza quando siano utilizzati dal dipendente per inserire dati relativi al lavoro: in tal caso i dati possono essere valorizzati come condotte del lavoratore e non come esito di un controllo datoriale.
  • La previa affissione del codice disciplinare non è richiesta per sanzionare comportamenti che, per loro natura, presentino un disvalore evidente e immediatamente percepibile da chiunque.
  • In sede di legittimità, la censura che si risolva in una diversa lettura del fatto storico accertato dai giudici di merito è inammissibile quando la decisione sia coperta da doppia conforme.
  • La giusta causa di licenziamento può essere integrata da condotte fraudolente del dipendente che alterino la fiducia datoriale e siano idonee a procurare un indebito vantaggio al lavoratore o un danno al datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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