Cassazione Civile, Ordinanza n. 04915/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente medico di ruolo di una azienda sanitaria aveva chiesto la corresponsione di somme ulteriori rispetto all'indennità di sostituzione già pagata, sostenendo di avere svolto per un lungo periodo le mansioni apicali di direttore di un servizio di igiene e sanità pubblica senza che vi fosse stato un formale conferimento dell'incarico secondo la procedura prevista. La corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo una differenza retributiva sulla base del preteso svolgimento di mansioni superiori. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso principale denunciando: l'ammissibilità della domanda per difetto di specificità del ricorso introduttivo; l'erronea applicazione della disciplina del rapporto dirigenziale sanitario e del pubblico impiego; la violazione dell'art. 18 del CCNL, perché l'incarico era solo sostitutivo e provvisorio; e la compensazione delle spese. Il dirigente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo che, una volta accertato lo svolgimento di mansioni superiori e negata la mera sostituzione di altro dirigente assente, la corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'art. 36 Cost. e riconoscere il trattamento economico corrispondente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale; ha accolto il secondo e il terzo motivo dell'azienda sanitaria; ha ritenuto assorbito il quarto motivo sulle spese; ha rigettato il ricorso incidentale del dirigente. Cassando la sentenza impugnata, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del dirigente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato il dirigente soccombente alle spese del giudizio di legittimità, dando atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale vizio denunciabile per violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso
art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c.
la censura relativa all'ammissibilità del ricorso introduttivo è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e mancata localizzazione degli atti
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
il motivo di ricorso deve rispettare il principio di specificità, con trascrizione essenziale degli atti rilevanti
art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992
la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali e in un unico livello
art. 15-ter d.lgs. n. 502 del 1992
la sostituzione del dirigente di struttura complessa, per assenza o impedimento, non integra mansioni superiori e non fa applicare l'art. 2103 c.c.
art. 19 d.lgs. n. 165 del 2011
la qualifica dirigenziale non corrisponde a mansioni determinate, ma all'idoneità a ricoprire un incarico dirigenziale
art. 24 d.lgs. n. 165 del 2011
il trattamento economico dei dirigenti è rimesso alla contrattazione collettiva e vale il principio di onnicomprensività della retribuzione
art. 18 CCNL 8 giugno 2000
le sostituzioni nella dirigenza sanitaria non sono mansioni superiori; è dovuta solo l'indennità sostitutiva prevista dal contratto, anche se l'incarico di fatto si protrae oltre il termine previsto
art. 2103 c.c.
non trova applicazione alla sostituzione del dirigente medico nella dirigenza sanitaria
art. 36 Cost.
è escluso che il dirigente sostituto possa invocarlo per ottenere il trattamento economico del sostituito, essendo adeguata la disciplina contrattuale dell'indennità sostitutiva
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese processuali
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese processuali
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere nel merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare ai precedenti conformi senza riprodurne integralmente la motivazione
Massime di principio
- Nel rapporto dirigenziale sanitario la sostituzione del titolare di una struttura complessa, prevista dalla disciplina collettiva e dal d.lgs. n. 502 del 1992, non si configura come svolgimento di mansioni superiori e non comporta l'applicazione dell'art. 2103 c.c.
- Quando il contratto collettivo prevede espressamente una indennità per la sostituzione del dirigente medico, tale indennità esaurisce il ristoro economico dovuto al sostituto, anche se la sostituzione si prolunga di fatto oltre il termine previsto per la copertura del posto.
- Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale impedisce di riconoscere al dirigente sostituto il trattamento accessorio del dirigente sostituito, in assenza di un formale conferimento dell'incarico e fuori dai casi previsti dalla contrattazione collettiva.
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, il motivo deve rispettare il requisito di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., con puntuale indicazione e localizzazione degli atti rilevanti.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione della sentenza può essere seguita da decisione nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c.
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