Cassazione Civile, Ordinanza n. 04934/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di lunga anzianità, anche delegato sindacale, era stato licenziato per giusta causa per avere, secondo l’addebito disciplinare, promesso a terzi l’intermediazione per favorire l’assunzione del figlio in cambio di denaro, da corrispondere in due tranche. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento davanti al Tribunale chiedendone l’annullamento per insussistenza della giusta causa e per sproporzione della sanzione. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello avevano rigettato le domande, ritenendo provata la condotta e irrilevanti, ai fini civili-lavoristici, la richiesta di archiviazione del PM e il decreto di archiviazione del GIP nel parallelo procedimento penale per truffa. In Cassazione il lavoratore ha proposto un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 116 c.p.c. e 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valorizzare i provvedimenti del PM e del GIP, dai quali egli ricavava l’assenza di prove a suo carico e la non rilevanza penale della condotta, e avrebbe inoltre mal valutato la prova testimoniale richiesta in sua difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha prima respinto l’eccezione della società controricorrente sulla mancata notificazione della procura speciale, affermando che, se la procura è incorporata nell’atto di impugnazione, la sua presenza nell’originale è sufficiente e non occorre la riproduzione integrale nella copia notificata. Nel merito del motivo, ha ritenuto inammissibile la censura perché mirava a un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, precluso in cassazione se la motivazione di merito è congrua; inoltre il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva distinto tra gli elementi della fattispecie penale di truffa esclusi in sede di archiviazione e la condotta disciplinarmente accertata, rimasta invece provata. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 116 c.p.c., la Corte ha ribadito che essa è deducibile solo se si contesti l’uso di una regola legale di valutazione della prova o l’attribuzione alla prova di un valore diverso da quello previsto dall’ordinamento, non già quando si lamenti semplicemente una cattiva valutazione del materiale probatorio o una maggiore attendibilità data ad alcune prove rispetto ad altre. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La procura speciale incorporata nell’atto di impugnazione si presume rilasciata anteriormente alla notificazione dell’atto che la contiene.
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è sufficiente che la procura sia presente nell’originale dell’atto, anche se non integralmente riprodotta nella copia notificata.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale di prova; non è invece censurabile la mera diversa ponderazione del materiale probatorio.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
La censura formalmente proposta per violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
Il sindacato sulla motivazione resta circoscritto ai rigorosi limiti dell’omesso esame o dei vizi motivazionali ancora deducibili dopo la riforma.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile censurare il merito della valutazione probatoria compiuta dai giudici di fatto quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua e coerente.
- La deduzione di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento, o abbia applicato una regola di valutazione incompatibile con la natura della prova; non basta lamentare che il giudice abbia creduto di più ad alcune prove rispetto ad altre.
- Nel ricorso per cassazione occorre confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle proprie tesi, senza misurarsi con la motivazione effettiva della decisione, conduce all’inammissibilità.
- L’archiviazione in sede penale non comporta automaticamente il venir meno dell’accertamento della condotta rilevante sotto il profilo disciplinare o civile, quando il giudice del lavoro abbia chiarito che l’archiviazione è dipesa dall’insussistenza di specifici elementi del reato e non dall’inesistenza del fatto storico contestato.
- La presenza della procura speciale nell’originale del ricorso per cassazione è sufficiente a fondare l’ammissibilità dell’impugnazione, senza che sia necessaria la sua integrale trascrizione nella copia notificata alla controparte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04915/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04933/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04936/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04942/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04945/2025 del 25/02/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 24 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 04798/2025 del 24/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →