Cassazione Penale, Sentenza n. 40991/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari (16/06/2025) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per più delitti (tra cui detenzione di materiale esplosivo e tentata estorsione) aggravati dall'art. 416-bis1 cod. pen. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza/manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) con riferimento agli artt. 273 c.p.p. e 416-bis1 c.p.; sosteneva che gli elementi indicati (platealità, uso di armi/ordigni, campagna stampa, rapporti di amicizia con esponenti della batteria Sinesi-Francavilla, comportamento omertoso delle vittime) fossero insufficienti a dimostrare che le condotte evocassero il metodo mafioso o la concreta percezione, da parte delle vittime, di trovarsi davanti a un’organizzazione mafiosa, e che mancasse prova dell’esteriorizzazione della contiguità con soggetti mafiosi.
La decisione
Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari (controllo sulla congruità e logica della motivazione, non sul merito delle valutazioni probatorie). Il Tribunale di Bari ha offerto motivazione adeguata: ha ricondotto a unità elementi concordanti (atti intimidatori con colpi d'arma da fuoco, incendio, posizionamento di ordigno esplosivo, tentativi di danneggiamento con taniche incendiarie), il contesto territoriale (predominio di gruppi mafiosi a Foggia), la contiguità dell'indagato a esponenti della batteria locale e la reazione delle vittime (timore/omertà) come indici idonei a evocare la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso. Perciò è stata confermata la sussistenza dei gravi indizi e l'aggravante di cui all'art. 416-bis1; ricorrente condannato alle spese. È disposta inoltre la prosecuzione della misura (richiamo all'art. 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice).
Norme richiamate
"delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen."
L'aggravante non richiede l'esistenza formale di un'associazione mafiosa: è sufficiente che le modalità della condotta evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Si valuta l'idoneità concreta degli atti (eclatanti, simbolici, violenti, uso di armi/ordigni, contesto territoriale, contiguità con gruppi mafiosi, reazione delle vittime) a produrre assoggettamento e omertà.
Riferimento normativo richiamato per spiegare il perimetro della 'forza intimidatrice' e delle condizioni che caratterizzano il metodo mafioso; la Corte sottolinea che l'aggravante può applicarsi anche in assenza di associazione formalmente accertata.
artt. 110, 81, 56, 629 cod. pen.
Norme sostanziali che qualificano la partecipazione al reato (art. 110), concorso di persone (art. 81), tentativo (art. 56) e il reato di estorsione (art. 629): la ricostruzione accusatoria affianca tali disposizioni all'aggravante del metodo mafioso per i fatti contestati.
artt. 2 e 4, legge 2 ottobre 1967, n. 895
Riferimento alle norme in materia di esplosivi; utilizzate per qualificare la detenzione e il porto in luogo pubblico di materiale esplosivo (capo 1 delle imputazioni).
Norma processuale richiamata nella censura del ricorrente; la Corte ha valutato il vizio di motivazione alla luce dei limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari, senza rimettere in discussione la valutazione di merito degli indizi.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del codice
Richiamata per la gestione della custodia cautelare in caso di rigetto del ricorso; la decisione non comporta la rimessione in libertà dell'indagato.
Massime di principio
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis1) può essere riconosciuta anche senza prova di un'associazione mafiosa costituita: conta l'effetto intimidatorio concreto e le modalità esterne dell'azione (pubblicità, eclatanza, violenza, uso di armi/ordigni).
- La valutazione del metodo mafioso si fonda su elementi oggettivi e contestuali (sequenza di atti intimidatori, simbolicità degli atti, contesto territoriale noto per infiltrazione mafiosa, contiguità degli autori con soggetti collegati alla criminalità organizzata, reazioni di paura/omertà delle vittime).
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo è limitato alla verifica della logicità e della completezza della motivazione; non è consentito un riesame libero delle prove o una diversa valutazione del peso degli indizi già esaminati dal giudice di merito.
- La mera conoscenza o amicizia con esponenti mafiosi non basta a provare l'aggravante: è necessario che tale collegamento, o le modalità di azione, risultino concretamente evocative della forza intimidatoria del vincolo associativo agli occhi della vittima o del contesto.
- Per contrastare efficacemente contestazioni del metodo mafioso è utile fornire, in fase cautelare e difensiva, elementi che smentiscano la percezione di un collegamento mafioso (dichiarazioni delle vittime su assenza di timore, elementi che dimostrino spiegazioni alternative non mafiose degli atti, assenza di modalità eclatanti o simboliche) e sottolineare eventuali vizi di motivazione formale del provvedimento.
- Gli indici di omertà o mancata denuncia da parte delle vittime possono essere valorizzati dal giudice come elemento probatorio indiretto dell'effetto intimidatorio; la difesa dovrebbe pertanto spiegare ragioni compatibili con l'omertà non collegata a timore mafioso (es. timore per ragioni personali, relazioni illecite, comportamento colpevole delle vittime).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40781/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40782/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40783/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40785/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40787/2025 del 19/12/2025
- Sentenza penale · 19 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 40788/2025 del 19/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →