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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40991/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari (16/06/2025) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per più delitti (tra cui detenzione di materiale esplosivo e tentata estorsione) aggravati dall'art. 416-bis1 cod. pen. Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza/manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) con riferimento agli artt. 273 c.p.p. e 416-bis1 c.p.; sosteneva che gli elementi indicati (platealità, uso di armi/ordigni, campagna stampa, rapporti di amicizia con esponenti della batteria Sinesi-Francavilla, comportamento omertoso delle vittime) fossero insufficienti a dimostrare che le condotte evocassero il metodo mafioso o la concreta percezione, da parte delle vittime, di trovarsi davanti a un’organizzazione mafiosa, e che mancasse prova dell’esteriorizzazione della contiguità con soggetti mafiosi.

La decisione

Ricorso per cassazione rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari (controllo sulla congruità e logica della motivazione, non sul merito delle valutazioni probatorie). Il Tribunale di Bari ha offerto motivazione adeguata: ha ricondotto a unità elementi concordanti (atti intimidatori con colpi d'arma da fuoco, incendio, posizionamento di ordigno esplosivo, tentativi di danneggiamento con taniche incendiarie), il contesto territoriale (predominio di gruppi mafiosi a Foggia), la contiguità dell'indagato a esponenti della batteria locale e la reazione delle vittime (timore/omertà) come indici idonei a evocare la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso. Perciò è stata confermata la sussistenza dei gravi indizi e l'aggravante di cui all'art. 416-bis1; ricorrente condannato alle spese. È disposta inoltre la prosecuzione della misura (richiamo all'art. 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice).

Norme richiamate

  • art. 416-bis1 cod. pen.

    "delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen."

    L'aggravante non richiede l'esistenza formale di un'associazione mafiosa: è sufficiente che le modalità della condotta evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. Si valuta l'idoneità concreta degli atti (eclatanti, simbolici, violenti, uso di armi/ordigni, contesto territoriale, contiguità con gruppi mafiosi, reazione delle vittime) a produrre assoggettamento e omertà.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento normativo richiamato per spiegare il perimetro della 'forza intimidatrice' e delle condizioni che caratterizzano il metodo mafioso; la Corte sottolinea che l'aggravante può applicarsi anche in assenza di associazione formalmente accertata.

  • artt. 110, 81, 56, 629 cod. pen.

    Norme sostanziali che qualificano la partecipazione al reato (art. 110), concorso di persone (art. 81), tentativo (art. 56) e il reato di estorsione (art. 629): la ricostruzione accusatoria affianca tali disposizioni all'aggravante del metodo mafioso per i fatti contestati.

  • artt. 2 e 4, legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Riferimento alle norme in materia di esplosivi; utilizzate per qualificare la detenzione e il porto in luogo pubblico di materiale esplosivo (capo 1 delle imputazioni).

  • art. 273 c.p.p.

    Norma processuale richiamata nella censura del ricorrente; la Corte ha valutato il vizio di motivazione alla luce dei limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari, senza rimettere in discussione la valutazione di merito degli indizi.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del codice

    Richiamata per la gestione della custodia cautelare in caso di rigetto del ricorso; la decisione non comporta la rimessione in libertà dell'indagato.

Massime di principio

  • L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis1) può essere riconosciuta anche senza prova di un'associazione mafiosa costituita: conta l'effetto intimidatorio concreto e le modalità esterne dell'azione (pubblicità, eclatanza, violenza, uso di armi/ordigni).
  • La valutazione del metodo mafioso si fonda su elementi oggettivi e contestuali (sequenza di atti intimidatori, simbolicità degli atti, contesto territoriale noto per infiltrazione mafiosa, contiguità degli autori con soggetti collegati alla criminalità organizzata, reazioni di paura/omertà delle vittime).
  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo è limitato alla verifica della logicità e della completezza della motivazione; non è consentito un riesame libero delle prove o una diversa valutazione del peso degli indizi già esaminati dal giudice di merito.
  • La mera conoscenza o amicizia con esponenti mafiosi non basta a provare l'aggravante: è necessario che tale collegamento, o le modalità di azione, risultino concretamente evocative della forza intimidatoria del vincolo associativo agli occhi della vittima o del contesto.
  • Per contrastare efficacemente contestazioni del metodo mafioso è utile fornire, in fase cautelare e difensiva, elementi che smentiscano la percezione di un collegamento mafioso (dichiarazioni delle vittime su assenza di timore, elementi che dimostrino spiegazioni alternative non mafiose degli atti, assenza di modalità eclatanti o simboliche) e sottolineare eventuali vizi di motivazione formale del provvedimento.
  • Gli indici di omertà o mancata denuncia da parte delle vittime possono essere valorizzati dal giudice come elemento probatorio indiretto dell'effetto intimidatorio; la difesa dovrebbe pertanto spiegare ragioni compatibili con l'omertà non collegata a timore mafioso (es. timore per ragioni personali, relazioni illecite, comportamento colpevole delle vittime).

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