Cassazione Penale, Sentenza n. 36399/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva rifiutato la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Il motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione percheé la Corte territoriale aveva motivato il diniego esclusivamente richiamando i precedenti penali dell'imputata, senza un esame puntuale dei criteri previsti dall'art. 58 della legge n. 689/1981 e dall'art. 133 c.p., né una prognosi concreta sulla non recidiva e sull'idoneità della pena sostitutiva al reinserimento sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio sul punto. La Cassazione ha censurato la motivazione della Corte di appello per essere stata deficitaria: i precedenti penali, sebbene possano concorrere alla valutazione, non possono essere l'unico elemento e possono ostare alla sostituzione solo se la loro specificità e la loro incidenza sulla prognosi siano dettagliatamente e contestualmente illustrate in relazione ai parametri di cui all'art. 58 L. 689/1981 e all'art. 133 c.p. La Suprema Corte ha inoltre richiamato la normativa di riforma (riforma Cartabia) e la giurisprudenza di legittimità che impongono un onere motivazionale accurato e, se necessario, l'acquisizione di elementi integrativi nell'udienza di cui all'art. 545-bis c.p.p.
Norme richiamate
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58
L'art. 58 individua tre poli di scrutinio: 1) valutazione della maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva; 2) idoneità della pena sostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di altri reati; 3) insussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato
La Corte ha affermato che il giudice deve motivare specificamente la scelta sulla sostituzione alla luce di questi tre profili e valutare tutti i dati processuali rilevanti; il riferimento all'art. 133 c.p. integra i criteri di valutazione
Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 59
L'art. 59 elenca condizioni soggettive che escludono la sostituzione, tra cui: reato commesso entro tre anni dalla revoca di una sanzione sostitutiva o durante la sua esecuzione; nei cinque anni precedenti condanna a pena pecuniaria non pagata; sottoposizione a misura di sicurezza personale; condanna per reati di cui all'art. 4-bis ord. penit.
L'art. 59 definisce limiti oggettivi alla sostituzione; la Corte precisa che la mera esistenza di precedenti non è tra le condizioni elencate come ostative, perciò non può automaticamente precludere le pene sostitutive
Riferimento ai criteri per la misura della pena (circostanze, finalità rieducativa, prevenzione)
L'art. 133 fornisce i criteri cui il giudice deve attenersi nella valutazione della sostituzione (es.: personalità dell'imputato, modalità del fatto, attenuanti/agggravanti); la Corte richiede che vengano utilizzati nel giudizio prognostico
Introduzione di sanzioni alternative nel novero delle sanzioni
La riforma ha formalmente inserito le sanzioni sostitutive nell'iter sanzionatorio, imponendo al giudice di valutare la possibilità di applicarle quando la pena detentiva sia breve
Codice di procedura penale, art. 545-bis
Previsione dell'udienza di 'sentencing' nella quale il giudice può acquisire informazioni sull'imputato tramite l'UEPE e la polizia giudiziaria
La Corte indica l'udienza ex art. 545-bis come strumento facoltativo ma utile per raccogliere dati integrativi sull'an della sostituzione quando il processo non fornisca elementi sufficienti
Costituzione, art. 27, comma 3
La funzione rieducativa della pena
Richiamata a fondamento del principio per cui le pene sostitutive possono essere più coerenti con l'obiettivo rieducativo rispetto alla detenzione carceraria, specialmente per pene brevi
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)
Riforma che ha anticipato la delibazione sulle pene sostitutive in fase di cognizione e ha innovato il regime delle pene sostitutive
La Corte richiama la riforma come criterio per interpretare il nuovo assetto normativo: maggiore impulso all'applicazione delle sanzioni alternative e obbligo di motivazione puntuale in caso di diniego
Ordinamento penitenziario, art. 4-bis
Elenco di reati che possono costituire limite all'accesso a misure alternative
Richiamato come riferimento alle cause ostative previste dalla normativa penitenziaria richiamate dall'art. 59 L. 689/1981
Massime di principio
- La mera esistenza di precedenti penali non basta per negare la sostituzione della pena: il giudice deve spiegare come e perché quei precedenti incidono sulla prognosi di rieducazione e sulla capacità di osservare le prescrizioni
- Il giudice deve svolgere un esame composito basato sui tre poli indicati dall'art. 58 L. 689/1981 e sui criteri dell'art. 133 c.p.; è richiesta una motivazione specifica quando si ritiene ostativa la sostituzione
- È ammesso che il diniego si fondi principalmente su un unico parametro (es. precedenti) ma solo se la motivazione è puntuale, collegando i precedenti alla predittività del rischio di recidiva e all'inidoneità della misura alternativa
- Quando il processo non offre elementi sufficienti sulla personalità e le condizioni dell'imputato, il giudice dovrebbe utilizzare l'udienza ex art. 545-bis c.p.p. per acquisire informazioni integrative (UEPE, polizia giudiziaria, documentazione difensiva)
- Se in fase di dosimetria la pena è stata mitigata (es. esclusione della recidiva, concessione di attenuanti), il giudice deve evitare contraddizioni argomentative nel successivo diniego della sostituzione: gli elementi favorevoli devono essere considerati nella prognosi
- In caso di motivazione insufficiente il provvedimento di diniego è annullabile e la causa rinviabile per nuovo esame; dunque è essenziale per il difensore contestare la genericità della motivazione e richiedere, se utile, indagini integrative
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