Cassazione Penale, Sentenza n. 36341/2025 del 07/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello che li aveva condannati per reati tributari e omessa/indebita compensazione IVA. Le doglianze principali sono: per Diego e Elmo Bianciotto vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al loro ruolo di amministratori di fatto della PLD s.r.l. (con richiamo a un decreto di archiviazione emesso dal Gip di Torino); per Elmo contestazione della sussistenza dell'elemento soggettivo, del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del maggior quantum della pena in continuazione rispetto al fratello; per Paolo Primo dedotta carenza di prova del dolo specifico in quanto mero amministratore formale/prestanome, assenza di funzioni gestorie e contestazione del diniego delle attenuanti generiche e della severità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: il decreto di archiviazione non impedisce né preclude il giudizio di merito che accerti la responsabilità penale dopo un accertamento a cognizione piena; la qualificazione di amministratori di fatto è fondata su elementi probatori valutati dalla Corte territoriale (atto parasociale che riconosceva ai fratelli Bianciotto i poteri effettivi, documentazione extracontabile con annotazioni degli incassi, collegamenti con la societa PED XPERIENCE, natura fittizia delle operazioni e ruolo centrale nell'organizzazione della frode). Quanto a Paolo Primo, la Corte ha ritenuto sussistente la consapevolezza della macroscopica illiceità e la responsabilità derivante dall'accettazione della carica. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato alla luce della reiterazione e gravità degli illeciti. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Art. 110 cod. pen.
Usato per configurare il concorso di persone nel reato: i soggetti possono rispondere come coautori o concorrenti nelle forme previste dal codice penale.
D.Lgs. 74/2000, art. 2, commi 1 e 2
art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 74/2000
Riguarda l'infedeltà o l'omessa dichiarazione ai fini IVA; la Corte interpreta il novero dei soggetti attivi in senso ampio, comprendendo amministratori di fatto anche se non sono formalmente obbligati alla dichiarazione.
D.Lgs. 74/2000, art. 4
Attiene alla indicazione di elementi attivi inferiori per imposte sui redditi; è stata applicata per i casi di evasione attraverso fatture per operazioni inesistenti.
D.Lgs. 74/2000, art. 10-ter
art. 10-ter, D.Lgs. 74/2000
Regola l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione; utilizzato per contestare la mancata corresponsione dell'IVA indicata nella dichiarazione.
D.Lgs. 74/2000, art. 10-quater
art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000
Sanziona l'utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti; la Corte ha ritenuto sussistente l'uso di crediti fittizi nel sistema fraudolento.
Art. 131-bis cod. pen.
Norma sul decreto di archiviazione: la Corte ha precisato che l'archiviazione in sede di indagine non produce effetti preclusivi in fase di giudizio e non impedisce accertamenti successivi in sede di giudizio pieno.
Art. 62-bis cod. pen. (riforma 2008)
Dopo la riforma non è sufficiente la sola incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; il giudice deve valutare elementi positivi concreti e motivare la decisione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Art. 81 cod. pen.
Riguarda la continuazione e l'aumento di pena; la Corte territoriale ha applicato aumenti in continuazione e il giudice di legittimità li ha ritenuti congrui e motivati.
Art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento a precedenti procedimenti e patteggiamenti; utilizzato per valutare il complesso di condanne e la centralità del ruolo di alcuni imputati.
Massime di principio
- Un decreto di archiviazione emesso nella fase delle indagini non impedisce che, con accertamento in cognizione piena, un giudice di merito riconosca responsabilità penale per gli stessi fatti; l'archiviazione non ha effetto di giudicato e non è prova in senso ostativo.
- La qualifica di amministratore di fatto può essere riconosciuta anche in assenza dell'esercizio di tutti i poteri formali: è sufficiente una significativa e continuativa attività gestionale, documentata da elementi concreti (patti parasociali, documentazione extracontabile, rapporti economici), specie nel caso di societa 'cartiere' usate per frodi fiscali.
- Per l'amministratore di diritto che è mero prestanome, la responsabilità può sorgere sia per omessa vigilanza sia per dolo (anche eventuale) se sono dimostrati rapporti e conoscenza della macroscopica illiceità: la mera titolarità formale non esclude responsabilità penale.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimo se il giudice motiva l'assenza di elementi positivi rilevanti; dopo la riforma dell'art. 62-bis non basta l'assenza di precedenti per ottenere la diminuente.
- In cassazione la sindacabilità delle valutazioni probatorie di merito è limitata al profilo della tenuta logico-formale della motivazione: i ricorsi generici o che non contestano puntualmente l'argomentazione motivazionale della sentenza sono spesso inammissibili.
- In presenza di condotte ripetute e di sistema organizzato di frode fiscale, la quantificazione della pena e gli aumenti per continuazione sono difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati dal giudice di merito.
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