Cassazione Penale, Sentenza n. 36286/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) nullità per mancata traduzione in lingua nota all'imputato (che non parla e non comprende l'italiano) della sentenza di primo grado, del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza di secondo grado, con violazione delle norme processuali a pena di nullità e del diritto di difesa dell'alloglotto; 2) errata applicazione della legge penale e errato calcolo della pena, per un presunto vizio nel bilanciamento tra attenuanti generiche e l'aggravante prevista per la rapina commessa in luogo di privata dimora (riferimento agli artt. 62bis, 69, 628/3 n.3-bis e 628/5 cod. pen.), con conseguente censura sulla misura detentiva e pecuniaria imposta.
La decisione
Il primo motivo è stato parzialmente accolto: la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabili i principi fissati dalle Sezioni Unite (sentenza 29/05/2025) secondo cui l'omessa traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato integra nullità a regime intermedio; tuttavia le nullità relative alla sentenza di primo grado e al decreto di citazione per il giudizio immediato sono state considerate sanate per non essere state tempestivamente eccepite. Invece la mancata traduzione della sentenza di secondo grado, qualificata come sentenza-documento, è stata ritenuta dedotta tempestivamente e ha comportato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano affinché proceda alla traduzione in lingua nota all'imputato. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto che la dosimetria della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che aveva motivato la determinazione della pena deterrente e della sanzione pecuniaria; non sussistono elementi di mero arbitrio o illogicità tali da giustificare la riforma in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b) e lett. c))
Norma che individua i (due) motivi di ricorso utilizzati: lett. c) per violazioni di norme processuali a pena di nullità, lett. b) per erronea applicazione della legge penale; qui invocata per inquadrare le censure presentate.
artt. 143, 147, 177, 178 comma 1 lett. c) e 185 cod. proc. pen.
Richiamati come norme procedurali legate alla necessità di garantire la comprensione degli atti all'imputato alloglotto; l'omessa traduzione di atti decisivi può integrare nullità a regime intermedio.
art. 601 comma 6 e art. 429 comma 1 lett. f) cod. proc. pen.
Indicazioni formali il cui mancato adempimento, se non tradotte in lingua nota all'imputato, può incidere sulla validità del decreto di citazione per il giudizio di appello e determinare nullità a regime intermedio quando riguardano le indicazioni essenziali.
art. 182 e ss. cod. proc. pen.
Regime di deducibilità e sanatorie delle nullità a regime intermedio: alcune nullità per omessa traduzione possono considerarsi sanate se non eccepite tempestivamente nei gradi processuali in cui era necessario farlo.
artt. 610 commi 1 e 5 e 611 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla celebrazione del procedimento in contraddittorio scritto senza le parti per mancata richiesta di trattazione orale; elementi processuali sulla modalità di svolgimento del giudizio in Cassazione.
art. 628 cod. pen. (comma 3 n. 3-bis e comma 5) e artt. 62-bis e 69 cod. pen.
Norme penali che disciplinano l'aggravante per rapina commessa in abitazione privata e i parametri per la determinazione della pena; oggetto della censura sulla comparazione tra aggravanti e attenuanti. La Corte ha ritenuto non riformabile la dosimetria operata dal giudice di merito.
Principi che regolano la determinazione della pena e i criteri di applicazione della sanzione: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito ai sensi di tali articoli, valutando sufficiente la motivazione sulla misura inflitta.
Sentenza Sezioni Unite 29/05/2025, procedimento n. 39137/2024
principi: a) omissione traduzione sentenza per imputato che non conosce l'italiano = nullità generale a regime intermedio; b) omissione traduzione decreto di citazione per appello = nullità a regime intermedio se riguarda le indicazioni di art. 601/6 e 429/1/f; c) omissione traduzione della sentenza-documento = nullità generale a regime intermedio con rinvio per traduzione
La Corte di legittimità ha applicato questi principi: ha qualificato le diverse nullità, ha distinto tra atti sanabili per mancata tempestiva eccezione e atti la cui mancata traduzione impone l'annullamento se tempestivamente dedotti (in particolare la sentenza di appello come sentenza-documento).
Massime di principio
- Se l'imputato non conosce la lingua italiana, la mancata traduzione di atti decisivi (sentenze, decreti di citazione) può integrare una nullità processuale a regime intermedio; tale nullità va tempestivamente eccepita per evitare la sanatoria.
- La sentenza di secondo grado qualificata come sentenza-documento, se non tradotta in lingua nota all'imputato e se l'omissione viene eccepita tempestivamente, comporta annullamento e rinvio al giudice di merito per la traduzione e l'eventuale prosecuzione del processo.
- La mancata traduzione del decreto di citazione per l'appello è rilevante come nullità a regime intermedio solo se la omissione riguarda le indicazioni essenziali previste dagli artt. 601/6 e 429/1/f; in altri casi la nullità può essere sanata se non tempestivamente dedotta.
- Le contestazioni sulla determinazione della pena fondate sulla corretta applicazione delle aggravanti e attenuanti sono sindacabili in Cassazione solo se emerge un mero arbitrio, illogicità o carenza motivazionale; la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria è rispettata se la decisione è congruamente motivata e rientra nei limiti legali.
- Prassi consigliata: eccepire immediatamente, già in appello o nel primo atto utile, qualsiasi omissione di traduzione se l'imputato non conosce l'italiano, al fine di non perdere la possibilità di ottenere l'annullamento dell'atto interessato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36285/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36287/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36288/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36290/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36341/2025 del 07/11/2025
- Sentenza penale · 7 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36344/2025 del 07/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →