Cassazione Penale, Sentenza n. 36287/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela nel reato di truffa; il Procuratore Generale ha dedotto violazione di legge (art. 640, comma 4, cod. pen.) e motivazione contraddittoria/manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sostenendo che la denuncia allegata (presentata da Ulisse Michele Donato) conteneva espressa manifestazione di volontà punitiva e riserva di costituzione di parte civile, pertanto era atto equipollente alla querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui la querela, condizione di procedibilità, non richiede formule sacramentali e può risultare da una denuncia che manifesti inequivocabilmente la volontà di perseguire l'autore del reato (principio del "favor querelae"). Avendo la denuncia espresso la richiesta "la punizione del colpevole a norma di legge", la riserva di costituzione di parte civile poi concretizzata e la consegna di documentazione utile per individuare l'autore, la Corte d'appello ha errato nel ritenere il difetto di querela. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari; è stata altresì disposta la regolamentazione e la rifusione delle spese di parte civile in sede definitiva.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di truffa; rilevata per il contesto della sentenza impugnata, la Corte verifica la correttezza della declaratoria di non procedibilità per difetto di querela rispetto a quel reato.
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati: violazione di norme penali e motivazione contraddittoria o manifesta illogicità.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla richiesta di trattazione orale formulata dall'avvocato; rilevante processualmente ma non decisivo sul merito della questione di querela.
Giurisprudenza consolidata (principio "favor querelae")
Sez. 3 n. 24365/2023; Sez. 5 n. 2665/2021; Sez. 2 n. 5193/2019; Sez. 4 n. 10462/2025 (tra le altre)
Costante orientamento per cui la querela può essere desunta da atti non formali se da essi emerge chiaramente la volontà punitiva della persona offesa; la denuncia può essere considerata atto equipollente alla querela quando contenga espressa richiesta di punizione, riserva di costituzione in parte civile o consegna di elementi utili all'individuazione dell'autore.
Massime di principio
- La querela come condizione di procedibilità non richiede formule sacramentali: una denuncia può valere come querela se manifesta chiaramente la volontà di perseguire penalmente l'autore del reato.
- Espressioni del denunciante come "la punizione del colpevole a norma di legge" o la riserva esplicita di "costituirsi parte civile" sono indicatori forti della volontà punitiva e rendono la denuncia equipollente alla querela.
- La consegna di documenti utili all'individuazione dell'autore accompagnante la denuncia rafforza l'interpretazione che si tratti di atto volto a perseguire penalmente l'autore.
- Il principio del "favor querelae" impone un'interpretazione favorevole alla sussistenza della querela quando gli atti presentano elementi univoci della volontà punitiva; il giudice non deve essere eccessivamente formale nella valutazione.
- Se il giudice di merito dichiara la non procedibilità per difetto di querela malgrado atti idonei a dimostrare la volontà punitiva, il Procuratore Generale può impugnare in Cassazione e ottenere l'annullamento con rinvio.
- Prassi consigliata per la vittima: nelle denunce esprimere chiaramente la richiesta di punizione o la riserva di costituzione in parte civile, allegare documentazione probatoria e conservare copia della denuncia per evitare contestazioni sulla procedibilità.
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