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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36285/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tamburini ha proposto due motivi: (1) carenza, illogicita e contraddittorieta della motivazione in punto di responsabilita, chiedendo che fosse rilevata l'assenza di indici oggettivi che dimostrassero il suo concorso, sostenendo che gli elementi considerati dalla corte erano neutri o riferiti alla fase post delictum; (2) carenza, illogicita e contraddittorieta della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., per la minore entita del profitto criminoso (euro 350). Barsanti ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla disapplicazione della recidiva reiterata, lamentando che la Corte di appello non si era pronunciata sulla specifica richiesta difensiva e sulla documentazione delle sue condizioni personali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Tamburini, ritenendo generico il primo motivo e congrua la valutazione sulla non riconoscibilita dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4. Ha invece accolto il ricorso di Barsanti con riguardo alla mancata pronuncia sulla disapplicazione della recidiva: ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Barsanti limitatamente alla recidiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio solo su quel punto. Restano confermate le statuizioni di merito non interessate dall'annullamento; in particolare, le condanne in ordine ai delitti di rapina aggravata e detenzione e porto di arma comune da sparo erano state in primo grado per Tamburini anni 3 mesi 8 di reclusione e euro 1.000 di multa (con esclusione della recidiva e attenuanti generiche prevalenti) e per Barsanti anni 5 di reclusione e euro 2.000 di multa (con attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva). La Cassazione ha condannato Tamburini al pagamento delle spese processuali relative al presente grado.

Norme richiamate

  • art. 610, commi 1 e 5, cod. proc. pen.

    Norme sul rito e sulle modalita del contraddittorio scritto: la Corte ha osservato che il procedimento si e celebrato con contraddittorio scritto, in mancanza di richiesta rituale di trattazione orale, in applicazione di tali disposizioni

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 610 per confermare la legittimita della celebrazione del giudizio per iscritto in assenza di istanza di trattazione orale

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Fondamento processuale dei motivi di cassazione dedotti (carenza di motivazione/illogicita e contraddittorieta della motivazione); la Corte ha applicato il filtro di ammissibilita valutando la specificita e la concretezza delle doglianze

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Norma sulla diminuzione di pena per tenuita del danno o del profitto: la Corte ha ritenuto che l'entita della somma sottratta (euro 350) e la natura plurioffensiva della rapina con uso di arma non fossero compatibili con il riconoscimento dell'attenuante nel caso di specie

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Parametro sullo standard probatorio in processi a base indiziaria: la Corte ha richiamato il principio che i singoli indizi vanno valutati singolarmente e poi unitariamente per verificare se complessivamente consentono di escludere ogni ragionevole dubbio

Massime di principio

  • In processi indiziari il giudice deve valutare gli elementi sia singolarmente (verificandone certezza e valore dimostrativo) sia unitariamente: una serie di elementi concreti e collegati puo fondare la responsabilita anche se ciascuno preso isolatamente appare non categorico
  • La presenza simultanea sul luogo, il comportamento coordinato (avvicinamento, attesa, allontanamento insieme) e la fornitura di oggetti utili all'azione (es. felpa, borsone) possono configurare agevolazione nel concorso in rapina, se il quadro fattuale e coerente
  • La diminuzione per tenuita del danno (art. 62 n.4) dipende non solo dall'ammontare sottratto ma anche dalla natura del reato e dalle modalita (uso di arma, minaccia): somme non irrilevanti o modalità aggravanti ostano al riconoscimento
  • Sulla recidiva, il giudice di merito deve esprimersi espressamente quando la difesa chiede la disapplicazione: l'omessa pronuncia su tale richiesta e vizio di motivazione che legittima l'annullamento e il rinvio
  • Motivi di cassazione generici e non confrontati con la motivazione impugnata sono inammissibili: e' necessaria specificita nella deduzione degli errori di fatto o di diritto perche la Cassazione li esamini

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