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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36288/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto istanza di rescissione del giudicato avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Livorno (02/10/2019), confermata in appello (02/05/2023) e divenuta irrevocabile il 07/10/2023. La domanda di rescissione era stata depositata in data 14/03/2025 e allegava la mail con cui la cancelleria della Corte di appello di Firenze aveva inviato copia della sentenza al difensore in data 10/03/2025; il difensore aveva richiesto la trasmissione il 05/03/2025. La Corte territoriale ha dichiarato l'istanza inammissibile per tardivita, ritenendo che la ricorrente non avesse indicato elementi oggettivi idonei a dimostrare il momento certo della conoscenza della sentenza e quindi la tempestivita della domanda rispetto al termine decadenziale di 30 giorni.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il motivo prospettato fosse infondato e parzialmente inammissibile per vizio di inquadramento giuridico (errata richiamata applicazione dell'art. 603 cod. proc. pen.). Ha ribadito il principio secondo cui il termine di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen. decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza dell'esistenza della sentenza (estremi del provvedimento, autorita giudiziaria e misura della condanna) e che l'istante deve allegare elementi oggettivi e rigorosi comprovanti la data di tale conoscenza. Nel caso di specie la sola mail di invio del 10/03/2025 e la richiesta di trasmissione del 05/03/2025 non consentivano di determinare in modo certo il dies a quo; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    il termine di 30 giorni per la presentazione dell'istanza di rescissione decorre dal momento della avvenuta conoscenza della sentenza

    Il dies a quo è il momento in cui il condannato ha avuto contezza dell'esistenza della sentenza (estremi del provvedimento, autorità che l'ha emessa e misura della condanna), non la conoscenza dell'intero apparato motivazionale o degli atti processuali.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte ha ritenuto la richiamata normativa erroneamente invocata dalla difesa e priva di rilevanza rispetto all'istituto della rescissione del giudicato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Previsione dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che i vizi di motivazione non possono essere usati per censurare questioni di diritto come la tempestività dell'istanza, che richiedono deduzione di violazione di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso non ammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare la ricorrente.

  • art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    Ha modificato la locuzione da 'conoscenza del procedimento' a 'conoscenza della sentenza' nell'art. 629-bis, con finalità di maggiore certezza e favore per il reo nel determinare il dies a quo.

  • Giurisprudenza della Corte di legittimità (es. SU n. 29541 del 16/07/2020, Filardo)

    Principio secondo cui i vizi di motivazione non possono essere utilizzati per censurare questioni di diritto in cassazione; laddove si intenda dedurre violazione di legge occorre formulare il motivo adeguato.

Massime di principio

  • Il termine decadenziale di 30 giorni per l'istanza di rescissione decorre dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza dell'esistenza della sentenza (estremi, autorità, misura della pena), non dalla conoscenza delle motivazioni o degli atti.
  • Chi propone la rescissione deve allegare e documentare in modo rigoroso e oggettivo la data della effettiva conoscenza della sentenza (es. ricevute PEC, raccomandate con avviso di ricevimento, attestazioni ufficiali), la mera indicazione di una data non verificabile non è sufficiente.
  • La richiesta di trasmissione della sentenza da parte del difensore o la ricezione successiva di copia non determinano automaticamente e in modo certo il dies a quo; tali atti possono indicare un periodo ma devono essere corredati da elementi databili.
  • In cassazione le censure relative alla motivazione non possono essere utilizzate per risolvere questioni sostanzialmente giuridiche sulla tempestività: per queste ultime occorre dedurre specifiche violazioni di legge.
  • L'invocazione di norme procedurali non pertinenti (es. art. 603 in luogo di art. 629-bis) è inefficace e può condurre all'inammissibilita del ricorso.
  • L'inammissibilita o la manifesta infondatezza comportano condanna alle spese e, spesso, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende; valutare dunque la forza probatoria degli elementi prima di impugnare.

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