Cassazione Penale, Sentenza n. 36290/2025 del 07/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per rapina impropria aggravata, denunciando la nullità del provvedimento restrittivo per omessa traduzione in lingua conosciuta dall'indagato. Pur avendo dichiarato all'arresto di comprendere l'italiano, in sede di convalida emerse la sua non conoscenza della lingua e fu nominato un interprete; la traduzione dell'ordinanza custodiale fu però notificata in arabo solo il 4/06/2025, dopo la scadenza del termine per il riesame e dopo l'udienza camerale. La difesa sosteneva che, se la mancata conoscenza della lingua era già nota al momento dell'emissione, la mancata traduzione produce nullità del titolo custodiale (diversa dalla fattispecie in cui la conoscenza emerge successivamente) e che il termine per proporre il riesame non poteva essere fatto decorrere dalla successiva notifica della traduzione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che, benché la mancata traduzione di un'ordinanza emessa nei confronti di un alloglotta possa integrare nullità ai sensi degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen., nel caso concreto il giudice di primo grado aveva ordinato tempestivamente la traduzione (il giorno successivo all'adozione del provvedimento) e la traduzione è stata eseguita in 20 giorni. Il Tribunale del riesame ha valutato congruo tale termine tenendo conto della complessità del testo, della reperibilità dell'interprete e dei tempi tecnici, valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità se logicamente motivata. In aggiunta, la Corte ha rilevato la mancanza dell'indicazione di un interesse concreto, attuale e verificabile all'impugnazione: la difesa non ha dimostrato un pregiudizio specifico derivante dalla tardiva notifica della traduzione e aveva comunque proposto il riesame nei termini ordinari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stato disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini del disposto di legge; dalla decisione non è derivata la remissione in libertà.
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
Disciplina l'obbligo di traduzione per i provvedimenti rivolti a soggetti che non conoscono la lingua italiana; la Corte ha ritenuto che la mancata traduzione determina nullità se l'ordinanza non viene tradotta ab origine, ma che è possibile valutare la "congruità" del termine di traduzione caso per caso (fattispecie rimessa al giudice di merito)
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato in combinato con l'art. 143 come norma che incide sulla nullità del provvedimento se non rispettati obblighi relativi alla lingua; la Corte conferma la rilevanza della traduzione ai fini della validità dell'atto
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento normativo richiamato dal ricorrente per censurare l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; la Corte ha comunque dichiarato il ricorso manifestamente infondato
art. 309 cod. proc. pen.
Regola il termine per proporre riesame; la decisione distingue tra il caso in cui la conoscenza della lingua emerge dopo l'esecuzione (con possibile decorrenza del termine dalla notifica della traduzione) e il caso in cui la non conoscenza è nota al momento dell'adozione, per il quale il termine ordinario resta applicabile salvo nullità per omessa traduzione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali nel grado di giudizio della Cassazione
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione c.p.p.
Disposizione applicata per trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla permanenza in carcere dell'indagato
Sezioni Unite, SU n.15069 del 26/10/2023 (Niecko, Rv. 286356)
Giurisprudenza di riferimento che ha stabilito i criteri: il "termine congruo" per la traduzione è questione di fatto rimessa al giudice di merito; inoltre richiede che l'alloglotta dimostri un interesse concreto e attuale all'impugnazione per evitare censure meramente astratte
Massime di principio
- Se al momento dell'adozione del provvedimento cautelare risulta già accertata la non conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato, la mancata traduzione può integrare nullità dell'atto; tuttavia occorre verificare se la traduzione sia stata disposta e eseguita entro un "termine congruo"
- La determinazione di quale sia un "termine congruo" per effettuare la traduzione è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e riguarda aspetti concreti (reperibilità dell'interprete, complessità del testo, tempi tecnici); le valutazioni logicamente motivate del giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione
- Se la mancata traduzione emerge solo successivamente all'esecuzione del provvedimento, la giurisprudenza ha individuato la possibilità che il termine per proporre impugnazione decorra dalla notifica della traduzione; tale principio va attentamente distinto dal caso in cui la non conoscenza della lingua era già nota al momento dell'adozione
- La parte che lamenta la violazione di prerogative difensive legate alla lingua deve dimostrare un interesse concreto, attuale e verificabile all'impugnazione (non basta l'allegazione di un pregiudizio astratto)
- In situazioni analoghe è opportuno che la difesa: richieda tempestivamente la nomina di interprete, documenti la conoscenza o non conoscenza della lingua fin dall'arresto, protocolli la richiesta di traduzione e, ove possibile, segnali specifici pregiudizi difensivi per sostenere l'interesse a impugnare
- Le censure sulla tempestività e completezza della traduzione devono essere contestualizzate con prove e argomentazioni concrete; le contestazioni generiche sulla tutela del diritto di difesa rischiano di essere dichiarate inammissibili
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