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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08251/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con conferma della condanna in appello per detenzione di cocaina finalizzata a condotta punita dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La doglianza, secondo la Corte, si limitava a reiterare una censura già proposta in appello e già motivatamente respinta, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva rilevato che dallo stupefacente sequestrato erano ricavabili 34 dosi di cocaina, quantità ritenuta sufficiente a compromettere la salute pubblica e privata, escludendo così la particolare tenuità dell'offesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse una pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e già disatteso, quindi privo di specificità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è configurabile solo in presenza di minima offensività della condotta, desumibile anche dal dato quantitativo della sostanza e dagli altri indici normativi; nel caso concreto la quantità di cocaina ricavabile in dosi escludeva tale requisito. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, applicata alla condotta oggetto di condanna confermata in appello.

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non riconosciuta perché la condotta non presentava minima offensività.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    richiamata per il criterio della non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'esenzione dalla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza una reale critica argomentata, censure già formulate in appello e già specificamente disattese dalla corte di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una minima offensività concreta della condotta; nella materia degli stupefacenti il giudizio deve tenere conto del dato quantitativo, del dato qualitativo e degli ulteriori parametri normativi, ma anche un solo indice negativamente assorbente può escluderne il riconoscimento.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti non colpevole nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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