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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08125/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato impugna la sentenza della Corte d'appello che, a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha riformato la decisione di primo grado infliggendo la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa, in continuazione con precedente sentenza irrevocabile, per tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. Con un unico motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 56-629 c.p., sostenendo che non vi sarebbero elementi sufficienti a dimostrare la sua partecipazione, a titolo di concorso, all'episodio estorsivo contestato. La Corte rileva però che il motivo non investe vizi deducibili contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., ma mira a rimettere in discussione profili di fatto e aspetti rinunciati con il concordato, oltre a non prospettare alcuna illegalità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il principio secondo cui, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione; sono invece inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Poiché il ricorso non denuncia alcuno di tali vizi e si risolve in questioni di fatto non scrutinabili in sede di legittimità, viene confermata l'inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; contro la sentenza resa in tale forma sono deducibili in cassazione solo vizi specifici legati alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità del decisum rispetto all'accordo.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'insussistenza del concorso di persone nell'estorsione contestata.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 629 c.p. per la qualificazione del fatto come tentata estorsione.

  • art. 629 c.p.

    Norma incriminatrice della estorsione, evocata dal ricorrente per contestare la ricostruzione del contributo concorsuale.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato nella qualificazione aggravata del delitto contestato.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ribadisce che, nel perimetro del concordato in appello, non è deducibile la censura relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste da tale norma, salvo i casi consentiti dalla legge.

  • art. 625 c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi inerenti alla validità del consenso alla proposta, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della sentenza rispetto all'accordo raggiunto.
  • Sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a riaprire questioni di fatto o a contestare la ricostruzione probatoria del concorso nel reato.
  • Nel giudizio di legittimità contro una sentenza resa su concordato non possono essere dedotti motivi rinunciati, né la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo che emerga un vizio rilevante nei limiti consentiti dalla disciplina del rito.
  • I vizi relativi al trattamento sanzionatorio sono scrutinabili in cassazione solo quando la pena sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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