Cassazione Penale, Ordinanza n. 08123/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dispone la correzione del dispositivo della sentenza n. 11294/2023, integrandolo con le parole: "con distrazione della somma a favore del procuratore costituito nell'interesse della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato". Non vi è rivalutazione del ricorso originario, che resta dichiarato inammissibile. L'intervento riguarda esclusivamente la rettifica del capo sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La pronuncia non riguarda il merito della responsabilità penale, ma un incidente di correzione di errore materiale relativo al dispositivo della sentenza n. 11294/2023 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione. La parte civile, costituita nel processo e ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto che nel dispositivo fosse aggiunta la formula della distrazione delle spese in favore del procuratore costituito, che si era dichiarato antistatario. La Corte verifica dagli atti la sussistenza della costituzione di parte civile, dell'ammissione al gratuito patrocinio e della dichiarazione di antistatario del difensore, e ritiene che l'omissione della distrazione integri un errore materiale emendabile.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
indicato come base del contraddittorio scritto nel procedimento di correzione.
richiamato quale ulteriore base normativa per la trattazione con contraddittorio scritto.
Massime di principio
- L'omessa indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato può integrare un errore materiale del dispositivo, emendabile con procedura di correzione.
- La correzione dell'errore materiale è ammessa quando dagli atti risulti in modo univoco la qualità della parte civile, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario.
- L'intervento correttivo non incide sul merito della decisione originaria né sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma si limita a riallineare il dispositivo alla statuizione effettivamente voluta dalla Corte in tema di spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08024/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08122/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08124/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08125/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08126/2025 del 27/02/2025
- ordinanza_penale · 27 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08127/2025 del 27/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →