Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08126/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale/Giudice dell'udienza preliminare di Como che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per più reati, tra cui una tentata rapina in concorso, una rapina consumata aggravata in concorso e porto/detenzione illegale di arma. Con l'unico motivo deduceva che la pena non sarebbe stata diminuita di un terzo con riguardo al concorso nella tentata rapina, lamentando in sostanza un'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio e quindi la pretesa illegittimità della pena applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, dalla sentenza impugnata, l'aumento di pena riferito al capo relativo alla tentata rapina era stato determinato tenendo già conto della qualificazione giuridica del fatto come tentato, con conseguente inclusione della diminuzione prevista dall'art. 56 c.p. La pena non era quindi illegale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di delitto tentato, la pena può essere determinata con il metodo diretto o sintetico, senza necessità di applicare la diminuzione sulla pena del delitto consumato. Ha inoltre osservato che il ricorso era proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, per l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel delitto tentato, la pena può essere determinata con il metodo diretto o sintetico, senza che sia necessario partire dalla pena prevista per il reato consumato e applicare poi la diminuzione per il tentativo.
  • Non è configurabile una pena illegale quando la riduzione per il tentativo risulti già assorbita nel criterio utilizzato dal giudice per la quantificazione della pena complessiva.
  • Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammissibile solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; fuori da tali casi esso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, modulata in relazione ai profili di inammissibilità rilevati.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniElemento soggettivoRapinaDetenzione di armi
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonioArmi
IstitutiTentativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.