Cassazione Penale, Ordinanza n. 08126/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale/Giudice dell'udienza preliminare di Como che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per più reati, tra cui una tentata rapina in concorso, una rapina consumata aggravata in concorso e porto/detenzione illegale di arma. Con l'unico motivo deduceva che la pena non sarebbe stata diminuita di un terzo con riguardo al concorso nella tentata rapina, lamentando in sostanza un'erronea determinazione del trattamento sanzionatorio e quindi la pretesa illegittimità della pena applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, dalla sentenza impugnata, l'aumento di pena riferito al capo relativo alla tentata rapina era stato determinato tenendo già conto della qualificazione giuridica del fatto come tentato, con conseguente inclusione della diminuzione prevista dall'art. 56 c.p. La pena non era quindi illegale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in caso di delitto tentato, la pena può essere determinata con il metodo diretto o sintetico, senza necessità di applicare la diminuzione sulla pena del delitto consumato. Ha inoltre osservato che il ricorso era proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e, per l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata
la diminuzione per il tentativo risultava già implicitamente considerata nella determinazione della pena
il ricorso era proposto fuori dai casi consentiti da questa disposizione
ha fondato la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
artt. 110, 56-628, commi 1 e 3 n. 1, comma 3-ter, 112, comma 1, n. 4, cod. pen.
capo relativo alla tentata rapina in concorso, come contestato
artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, comma 3-ter, 61, comma 1, n. 7), 112, comma 1, n. 4, cod. pen.
capo relativo a una rapina consumata aggravata in concorso
capo relativo a reato in materia di armi
Massime di principio
- Nel delitto tentato, la pena può essere determinata con il metodo diretto o sintetico, senza che sia necessario partire dalla pena prevista per il reato consumato e applicare poi la diminuzione per il tentativo.
- Non è configurabile una pena illegale quando la riduzione per il tentativo risulti già assorbita nel criterio utilizzato dal giudice per la quantificazione della pena complessiva.
- Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammissibile solo nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; fuori da tali casi esso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, modulata in relazione ai profili di inammissibilità rilevati.
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