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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08024/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado per ricettazione e, in appello, la Corte aveva definito il procedimento con concordato ex art. 599-bis c.p.p., riducendo la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo il vizio di motivazione in ogni sua forma per asserita violazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza la mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento e la non corretta valutazione del fatto e del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure investissero profili non deducibili in sede di legittimità dopo la scelta del patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., poiché miravano a rimettere in discussione elementi coperti dal negozio processuale e non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello, definita completa anche quanto alla sussistenza del fatto. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    indicato come reato ascritto in rubrica, oggetto della condanna definita in appello

  • art. 599-bis c.p.p.

    consente il concordato in appello; una volta accettato e recepito nella decisione, non può essere unilateralmente rimesso in discussione in cassazione, salvo illegittimità della pena

  • art. 129 c.p.p.

    il motivo che lamenta la mancata immediata declaratoria delle cause di non punibilità è inammissibile se proposto contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e fuori dai limiti consentiti

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira a contestare la misura della pena concordata o comunque a rimettere in discussione il contenuto del negozio processuale, salvo che la sanzione sia illegale.
  • Sono ammissibili nel ricorso contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo le doglianze sulla formazione della volontà della parte, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità tra accordo e decisione del giudice; sono invece inammissibili le censure relative a motivi rinunciati, alla mancata verifica ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
  • Quando la sentenza impugnata rende una motivazione completa sulla sussistenza del fatto e il ricorrente non si confronta specificamente con essa, il motivo è generico e il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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