Cassazione Civile, Ordinanza n. 21049/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, rilevando che, in difetto di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il giudizio si estingue. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, in parziale accoglimento dell'appello della società assicurativa, aveva annullato un avviso di accertamento relativo all'annualità d'imposta 2003, limitatamente all'IVA, per asserita violazione dell'art. 6 della legge n. 133 del 1999. Nel corso del giudizio di legittimità la controversia era stata sospesa per effetto della disciplina sulla definizione agevolata; la controparte aveva depositato la documentazione attestante il pagamento della prima rata e la domanda di definizione, chiedendo la prosecuzione/sospensione nei termini previsti dalla normativa speciale. Tuttavia, non risultando presentata entro il 31 dicembre 2020 istanza di trattazione da parte interessata, la Corte ha applicato la previsione di estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
La controversia era stata rinviata a nuovo ruolo per la sospensione del processo prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo deve essere dichiarato estinto.
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata per la declaratoria di estinzione.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale di legittimità.
art. 6 della legge n. 133/1999
Norma richiamata nella sentenza di merito come base della contestazione sull'IVA relativa all'annualità 2003.
Massime di principio
- Nelle controversie rientranti nella disciplina della definizione agevolata, la mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione comporta l'estinzione automatica del processo.
- L'estinzione del giudizio per effetto della normativa speciale sulla definizione agevolata impedisce l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
- Quando il processo si estingue per mancata prosecuzione secondo la disciplina speciale, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
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