Cassazione Penale, Sentenza n. 8861/2025 del 03/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I tre ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti pronunciate dalla Corte d'appello di Palermo. Contestano, in sintesi: a) che l'affermazione di responsabilità si fondi su intercettazioni telefoniche equivoche e prive di riscontri, con errata identificazione degli appellativi e della natura della sostanza; b) la mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie della lieve entità (art. 73 d.P.R. 309/1990), per quantità ritenute modeste; c) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, per Randazzo, la non corretta motivazione degli aumenti di pena per continuazione; d) per Spataro, l'ingiustificata applicazione dell'aggravante per avere diretto/promosso l'attività delittuosa. I ricorsi lamentano vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p. e richiamano, tra gli altri, l'art. 530 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito una ricostruzione analitica e congrua delle intercettazioni e degli ulteriori riscontri di polizia giudiziaria (osservazioni, sequestri, arresti successivi) che consentono l'identificazione delle voci e la qualificazione delle condotte come cessione/detenzione di cocaina e hashish. Ha statu ito che le conversazioni, interpretate alla luce degli accertamenti, non erano meramente equivoche; che la mancanza di consegna fisica non esclude il perfezionamento dell'accordo criminoso quando vi siano concreti e coerenti riscontri; che la lieve entità non è configurabile alla luce dei quantitativi complessivi, dell'organizzazione e della capacità di approvvigionamento e distribuzione; che l'aggravante per ruolo direttivo può desumersi dalle attività preparatorie e dall'impiego di corrieri; che il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione degli aumenti per continuazione sono motivate e proporzionate. Sono state confermate le condanne e le pene imposte in grado di merito; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versamenti alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti come norma richiamabile per vizio di motivazione o insufficienza di prova; la Corte ha ritenuto che le contestazioni su base di intercettazioni siano già state adeguatamente confutate dalla motivazione di merito e quindi non sussistono i presupposti per applicare la disposizione in favore degli imputati
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme richiamate dai ricorrenti per censurare vizi di motivazione; la Corte le utilizza per valutare la specificità e fondatezza delle censure e dichiara inammissibili quelle generiche o manifestamente infondate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (commi 1, 4 e 5)
La Corte ricorda che la valutazione della lieve entità non può basarsi solo sul singolo quantitativo ma considera la capacità organizzativa, la quantità complessivamente movimentata, il numero di assuntori riforniti e le modalità illecite; pertanto la lieve entità è esclusa nei fatti in esame
Rinvocato con riferimento alla continuazione tra reati; la Corte di merito ha applicato aumenti di pena per continuazione ritenuti proporzionati rispetto alla gravità dei fatti e ai quantitativi trattati
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi tali da giustificare la loro concessione, soprattutto alla luce dei precedenti e della gravità dei fatti
Norma richiamata in relazione alla valutazione dell'attendibilità delle prove e delle dichiarazioni investigative; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la valutazione delle intercettazioni e dei riscontri sia di pertinenza del giudice di merito e adeguatamente motivata
art. 112, primo comma, n. 2, cod. pen.
Citata come aggravante per chi ha diretto/promosso l'attività delittuosa; la Corte ha ritenuto che l'attività preparatoria e l'uso di corrieri possano integrare la qualifica di promotore/organizzatore e legittimare l'applicazione dell'aggravante
Massime di principio
- Intercettazioni telefoniche possono costituire prova valida se la voce e l'identità degli interlocutori sono ragionevolmente accertate e se esistono riscontri investigativi concreti (osservazioni, sequestri, arresti) a corroborarle
- Il linguaggio criptico o con metafore nelle intercettazioni non esclude la valenza probatoria quando, nel contesto, emergono elementi che rendono plausibile l'interpretazione del linguaggio come riferimento a sostanze stupefacenti
- La qualifica come reato di lieve entità ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 non dipende solo dal singolo quantitativo, ma dalla capacità organizzativa, dalle relazioni commerciali, dalla ripetitività e dalla quantità complessivamente movimentata in un arco temporale
- La mancanza di consegna materiale non sempre impedisce la condanna se è dimostrato che è stato perfezionato un accordo criminoso e ci sono riscontri oggettivi che lo attestano
- Le valutazioni sulla credibilità delle prove e sulla spiegazione delle intercettazioni sono prerogativa del giudice di merito; la Cassazione controlla la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non riforma i fatti ove la motivazione sia congrua
- Per contestare con efficacia una condanna fondata su intercettazioni e riscontri occorre proporre censure specifiche e documentate; argomentazioni generiche o riassuntive risultano spesso inammissibili
- L'aggravante per ruolo direttivo può essere desunta anche dall'attività preparatoria e dall'uso di terzi per le consegne; per opporsi a tale qualificazione serve dimostrare l'assenza di potere organizzativo o direzionale
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