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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38873/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto Maria Pia Castrogiovanni dalle accuse di falso ideologico (art. 76, comma 3, d.P.R. n. 445/2000 in relazione agli artt. 40, comma 2 e 483, comma 1 c.p.) relative alle domande uniche di pagamento 2014-2016, contestando che la Corte avesse errato nella motivazione: a) contraddittorietà nell'applicazione dell'art. 47, comma 3 c.p. e nel negare l'errore sulla legge extrapenale; b) mancata considerazione dell'atto di accettazione dell'eredità trascritto nel 2012 e della cronologia degli atti di affitto; c) dogma che l'art. 483 sarebbe norma penale in bianco e dunque l'errore su di essa non sarebbe scusabile; d) vizi di fatto e di valutazione circa la consapevolezza dell'imputata, data la lunga esperienza nell'agricoltura e nelle domande di contributo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere essenzialmente censura di merito sui fatti. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello completa e logicamente coerente: quella Corte aveva escluso il dolo in ragione di (i) un errore sulla legge extrapenale (disciplinato dall'art. 47, comma 3 c.p.) — l'imputata credeva legittima la propria disponibilità alla luce della complessa fase civile e del comportamento della parte civile stessa — e (ii) la compilazione superficiale di moduli prestampati, che in presenza di dichiarazioni generiche esclude il dolo generico (richiamando orientamento giurisprudenziale, es. Della Polla). La Suprema Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità (non è ammessa nuova valutazione dei fatti). Per tali ragioni ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 445 del 2000, art. 76, comma 3

    Riferimento alla sanzione per false dichiarazioni in autocertificazioni; la fattispecie contestata è il falso ideologico in atto pubblico mediante autocertificazione

  • Codice penale, art. 483, comma 1

    Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico; la Corte ha esaminato se mancasse il dolo necessario per l'integrazione del reato

  • Codice penale, art. 40, comma 2

    Richiamato per la relazione tra il fatto e il reato; qui è stato valutato l'elemento soggettivo relativo alla causalità/consapevolezza

  • Codice penale, art. 47, comma 3

    Norma che disciplina l'errore sulla legge non punibile quando riguarda norme extrapenali; la Corte d'appello ha ritenuto applicabile l'art. 47, comma 3 per escludere il dolo quando l'imputata ha errato sulla rilevanza giuridica di una sentenza civile

  • Codice penale, art. 5

    Richiamato dalla ricorrente (sosteneva che l'errore su norma penale in bianco non sarebbe scusabile ai sensi dell'art. 5); la Corte ha rilevato che la disciplina pertinente era invece l'art. 47, comma 3

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e

    Predisposizione normativa che consente la censura per illogicità della motivazione; la Corte ha richiamato che solo l'illogicità evidente è rilevabile in sede di legittimità

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese nonché eventuale sanzione pecuniaria quando il ricorso è inammissibile senza assenza di colpa

Massime di principio

  • In caso di dichiarazioni false rese tramite moduli prestampati (es. domande uniche di pagamento), l'esistenza del dolo non è automatica: va valutata la coscienza e volontà di dichiarare il falso; la mera compilazione superficiale può escludere il dolo generico.
  • L'errore sulla qualificazione giuridica di una situazione (errore su legge extrapenale) può escludere il dolo ai sensi dell'art. 47, comma 3 c.p., se l'errore riguarda norme o effetti extrapenali non integrativi del precetto penale.
  • La nozione di "errore sulla legge" va distinta dall'errore su norme penali 'in bianco'; la disciplina applicabile può cambiare l'eventuale scusabilità dell'errore: occorre verificare se l'errore riguardi aspetti extrapenali o la norma penale in senso proprio.
  • In sede di Cassazione il sindacato è limitato alla verifica della coerenza e non contraddittorietà della motivazione: non è consentita una rivalutazione dei fatti né la sostituzione del giudizio di merito con una diversa ricostruzione.
  • Se si impugna una sentenza con censure prevalentemente fattuali o valutative, il ricorso rischia l'inammissibilità per genericità; questo può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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