Cassazione Civile, Ordinanza n. 14706/2025 del 31/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto nei confronti di due soggetti che avevano prestato garanzia per il saldo passivo di un conto corrente intestato a una società debitrice principale. Gli opponenti contestavano: la competenza territoriale del giudice che aveva emesso il decreto; la conformità all'originale della documentazione prodotta dalla banca; l'incompletezza della prova del credito; la mancanza di forma scritta; la nullità delle commissioni e della capitalizzazione trimestrale degli interessi; l'illegittima applicazione dei giorni valuta; la nullità delle garanzie fideiussorie. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 120 TUB, degli artt. 1283 e 1284 c.c. e dell'art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000, deducendo l'illegittimità dell'anatocismo e l'assenza di una valida pattuizione di capitalizzazione con pari periodicità degli interessi attivi, anche perché TAN e TAE sarebbero stati identici; 2) violazione dell'art. 2, comma 2, l. n. 287/1990, sostenendo la nullità o inefficacia delle fideiussioni per conformità alle clausole dello schema ABI ritenuto anticoncorrenziale; 3) violazione degli artt. 1936 ss. e 1370 c.c., contestando la qualificazione delle garanzie come contratti autonomi di garanzia anziché fideiussioni, e quindi la loro sottrazione alle censure relative al rapporto principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, rilevando per entrambi la violazione dell'art. 366, n. 6 c.p.c. per mancata specifica trascrizione/riproduzione delle clausole e dei documenti rilevanti, oltre alla mancata confrontazione con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, ha anche richiamato l'orientamento secondo cui la reciprocità richiesta per la liceità della capitalizzazione non viene meno se i tassi attivo e passivo non sono identici, essendo sufficiente la pari periodicità. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la nullità delle singole clausole ABI non travolge automaticamente l'intero contratto e che occorre provare che, senza quelle clausole, il contratto non sarebbe stato concluso. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che la qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia deriva da un'interpretazione complessiva delle clausole, e che il sindacato di legittimità non può tradursi in una diversa ricostruzione della volontà negoziale se il giudice di merito ha rispettato i canoni ermeneutici. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato in tema di capitalizzazione degli interessi e requisito di reciprocità/pari periodicità tra interessi attivi e passivi.
Richiamato quale parametro sulla legittimità dell'anatocismo.
Richiamato insieme alle norme sull'anatocismo e sul tasso di interesse.
art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000
Richiamata quale disciplina regolamentare della capitalizzazione e della pari periodicità.
È stata ritenuta violata perché i ricorrenti non hanno trascritto o specificamente indicato il contenuto delle clausole e dei documenti su cui fondavano i motivi.
art. 2, comma 2, l. n. 287/1990
Richiamato come base della censura antitrust sulle fideiussioni conformi allo schema ABI ritenuto illecito.
Utilizzato per affermare che la nullità di singole clausole non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto; occorre verificare la volontà delle parti senza la clausola nulla.
Richiamato nel testo per ribadire che l'onere della prova grava sul contraente che invoca la nullità e l'estensione dei suoi effetti; verosimilmente il riferimento è alla regola generale dell'art. 2697 c.c.
Richiamati come canoni legali di interpretazione contrattuale il cui rispetto è sindacabile in cassazione.
Richiamati per la disciplina della fideiussione e per il confronto con il contratto autonomo di garanzia.
Richiamato dalla parte ricorrente nella censura interpretativa, ma non ritenuto violato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti clausole contrattuali o documenti negoziali è necessario riprodurre o indicare in modo specifico il testo delle clausole rilevanti e la loro collocazione processuale; in difetto, la censura è inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6 c.p.c.
- In tema di capitalizzazione degli interessi bancari, il requisito della reciprocità non esige che il tasso creditore e quello debitore siano identici: è sufficiente la pari periodicità della capitalizzazione, potendo il diverso livello percentuale dei tassi restare irrilevante.
- La deduzione della nullità di fideiussioni predisposte su schema ABI richiede di allegare e provare sia la sovrapponibilità delle clausole a quelle censurate dall'autorità antitrust sia l'effettiva incidenza delle clausole sulla conclusione del contratto, poiché la nullità di singole pattuizioni non travolge automaticamente l'intero negozio.
- L'accertamento della qualificazione di un contratto come fideiussione o contratto autonomo di garanzia è frutto di interpretazione complessiva delle clausole e, in cassazione, è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica, non mediante una mera contrapposizione di una lettura alternativa.
- Quando il giudice di merito ha valorizzato clausole che escludono eccezioni, beneficio di escussione e rafforzano l'autonomia dell'obbligazione di garanzia, la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia può essere confermata in sede di legittimità.
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