Cassazione Penale, Sentenza n. 517/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Palermo impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di un autocarro (e del relativo carico di rifiuti speciali non pericolosi) disposto dal GIP per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006. Deduce quattro motivi: 1) il veicolo sarebbe di proprietà di terzo in buona fede (Sonia Ciliberto) da data anteriore al fatto e al vincolo, ed egli lo aveva solo in prestito; 2) la condotta sarebbe stata del tutto occasionale e pertanto non integrerebbe reato; 3) il mezzo non sarebbe assoggettabile a confisca alla luce dell'art. 260-ter, comma 4, d.lgs. 152/2006 e dell'art. 240 c.p. (esclusione di confisca per cose appartenenti a persona estranea al reato); 4) il sequestro sarebbe stato disposto in assenza di esigenze cautelari o probatorie.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse dell'impugnante: Palermo si è presentato come soggetto non proprietario e ha dichiarato che il veicolo appartiene non fittiziamente a terzo, perciò non vanta l'interesse concreto e attuale richiesto per ottenere la restituzione della cosa sequestrata. Per tale ragione il giudizio di cassazione non può produrre effetti vantaggiosi per chi non abbia titolo alla restituzione. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006
Norma richiamata quale fattispecie di reato (illecito nella gestione di rifiuti) che ha giustificato il sequestro preventivo in quanto ritenuto sussistente il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato.
Richiamata in riferimento alla possibilità di confisca obbligatoria dei beni connessi al reato, argomentazione che ha sostenuto la gravità della misura cautelare adottata in primo grado.
Richiama il principio di legittimazione a proporre il riesame: il Collegio applica il criterio giurisprudenziale secondo cui chi non è titolare del bene sequestrato può proporre impugnazione solo se vanta un interesse concreto e attuale, concretizzabile nella richiesta di restituzione della cosa; tale principio è esteso anche al ricorso per cassazione.
art. 260-ter, comma 4, d.lgs. n. 152/2006
Norma che esclude la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti quando tali mezzi "appartengano non fittiziamente a persona estranea al reato"; il ricorrente ha invocato questa norma, ma il Collegio non ha esaminato nel merito la deroga perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
Norma che esclude la confisca di cose la cui detenzione/uso può essere autorizzato amministrativamente quando appartengono a persona estranea al reato; invocata dal ricorrente per escludere la confisca del veicolo, ma non esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Chi non è proprietario né titolare di un diritto reale sul bene sequestrato ha interesse a impugnare solo se mira alla restituzione del bene; la mera posizione di utilizzatore occasionale senza titolo non attribuisce interesse concreto all'impugnazione.
- Se nel ricorso l'impugnante dichiara che il bene appartiene a terzo, il giudice può dichiarare l'impugnazione inammissibile per difetto di interesse se manca la titolarità o prova di un diritto alla restituzione.
- Per ottenere l'esame nel merito di eccezioni relative a divieti di confisca (es. art. 260-ter comma 4 d.lgs. 152/2006 o art. 240 c.p.) è necessario provare concretamente la titolarità e la buona fede del terzo proprietario; altrimenti tali questioni potrebbero non essere valutate per inammissibilità procedurale.
- Prima di proporre impugnazioni in materia di sequestro è opportuno verificare la propria legittimazione e raccogliere documentazione probatoria sulla proprietà o altri diritti reali sul bene, per evitare condanne alle spese e sanzioni per cause manifestamente infondate.
- Le argomentazioni sulla occasionalità della condotta o sull'assenza di esigenze cautelari non sono valutate se l'impugnante non dimostra di avere interesse concreto all'annullamento del sequestro (ossia diritto alla restituzione).
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