Cassazione Civile, Ordinanza n. 15133/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, emesso nei confronti di un contribuente ritenuto dall'Ufficio amministratore occulto di un gruppo societario utilizzato, secondo l'impostazione accertativa, per un disegno fraudolento di abbattimento del reddito tramite società operative e "cartiere". La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e confermato l'annullamento dell'atto, valorizzando più autonome ragioni: carenza di motivazione degli avvisi perché rinvianti ad atti non conosciuti dal contribuente; mancanza di prova del coinvolgimento del contribuente nella gestione delle società; intervenuta decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento per IRPEF e IVA, ritenendo non applicabile il raddoppio dei termini; inoltre, la CTR aveva anche osservato che gli avvisi erano stati emessi nei confronti di una società estinta, dunque inesistente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 57 d.P.R. n. 633/1972 e 43 d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR escluso il raddoppio dei termini; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla segnalazione dell'ufficio antifrode e al p.v.c. allegato agli avvisi; nullità della sentenza per omessa motivazione sulla ritenuta mancanza di prova del coinvolgimento del contribuente nella gestione delle società.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da più rationes decidendi autonome: alcune colpite dai motivi di ricorso, ma una ulteriore ratio non era stata affatto censurata, e precisamente quella secondo cui gli avvisi di accertamento erano stati emessi nei confronti di una società estinta, dunque inesistente e priva di validità ed efficacia. Poiché tale autonoma ragione non era stata impugnata, la sentenza è divenuta definitiva su quel punto e il ricorso è risultato privo di interesse. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia; escluso l'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
È richiamato come norma sulla decadenza del potere di accertamento in materia IVA, in relazione alla contestata applicabilità del raddoppio dei termini.
È richiamato come norma sulla decadenza del potere di accertamento in materia di imposte sui redditi, in relazione alla contestata applicabilità del raddoppio dei termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato sia dovuto dall'Agenzia delle Entrate, perché la norma non si applica alle Amministrazioni dello Stato che operano con prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato per il testo introduttivo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggerla, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione anche di una sola ratio determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
- Se una delle rationes poste a base della decisione di merito non viene aggredita specificamente in cassazione, quella statuizione si consolida e rende inutile l'esame degli altri motivi, perché la cassazione non potrebbe comunque travolgere la decisione.
- La denuncia di omessa motivazione o di omesso esame di fatti decisivi non supera il vaglio di ammissibilità se non intercetta tutte le autonome basi argomentative della sentenza impugnata.
- Le disposizioni sul raddoppio dei termini di accertamento devono essere scrutinare in rapporto alla specifica impugnazione proposta, ma la relativa censura diviene irrilevante se permane intatta una diversa autonoma ragione di inammissibilità o di rigetto dell'azione fiscale.
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