Cassazione Penale, Ordinanza n. 25641/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna pronunciata in primo grado e confermata in appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale. È stato contestato, per quanto qui rileva, il reato di cui all'art. 349, secondo comma, cod. pen. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a: (i) la ritenuta riconducibilità del fatto all'imputato; (ii) la mancata derubricazione del fatto ai sensi dell'art. 350 cod. pen.; (iii) la mancata concessione delle attenuanti generiche; (iv) la misura del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile nella parte relativa alla riconducibilità del fatto per difetto di autosufficienza, poiché la censura sulle dichiarazioni rese dall'imputato, considerate dalla Corte di merito come confessione, non era stata corredata dalla trascrizione o dall'allegazione delle dichiarazioni né da puntuale indicazione del verbale. Le ulteriori doglianze sono state ritenute, una, di difficile comprensione perché le attenuanti generiche risultavano già riconosciute in primo grado, e l'altra manifestamente infondata, poiché la pena applicata era di poco superiore al minimo edittale e la motivazione sul punto richiamava correttamente i criteri dell'art. 133 cod. pen.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della contestazione penale; il ricorso riguarda la conferma della sua applicazione al fatto ascritto all'imputato.
Norma invocata dalla difesa ai fini della richiesta di derubricazione del fatto.
Criterio richiamato per ritenere adeguata la determinazione della pena, in quanto di poco superiore al minimo edittale.
art. 165-bis disp. att. c.p.p.
Richiamato come disposizione sopravvenuta rispetto alla quale resta fermo il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, con onere di specifica indicazione degli atti asseritamente travisati.
art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
Norma che ha introdotto l'art. 165-bis disp. att. c.p.p., richiamata nel principio sull'autosufficienza del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che deduce travisamento o erronea valutazione di dichiarazioni o altri atti deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare in modo puntuale gli atti rilevanti e, quando necessario, allegarli o specificarne esattamente la collocazione processuale; il richiamo generico o criptico non è sufficiente.
- Le doglianze sulla ricostruzione del fatto sono inammissibili se formulate senza un adeguato supporto documentale o senza trascrizione degli elementi su cui si fondano.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata quando la pena sia collocata in prossimità del minimo edittale e la motivazione del giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Una censura sulle attenuanti generiche è priva di decisività quando risulta che tali attenuanti siano già state riconosciute nel giudizio di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25597/2026 del 09/07/2026
- ordinanza_penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25598/2026 del 09/07/2026
- ordinanza_penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25599/2026 del 09/07/2026
- ordinanza_penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25601/2026 del 09/07/2026
- ordinanza_penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25602/2026 del 09/07/2026
- ordinanza_penale · 9 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 25604/2026 del 09/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →