Cassazione Penale, Ordinanza n. 25599/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione a un capo di imputazione e aveva rideterminato la pena in due anni di reclusione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando l'affermazione di responsabilità residua. In particolare ha dedotto: 1) con riferimento alla vicenda relativa a una società, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un soggetto sentito nel procedimento, sostenendo che ricorressero i presupposti dell'art. 63, comma 2, c.p.p., e lamentando vizio di motivazione sul punto; 2) con riferimento ai rapporti tra due società, che la responsabilità fosse stata affermata solo sulla base di presunzioni tributarie, in contrasto con i dati di fatto e con gli esiti degli accertamenti; 3) il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) il vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena. È stata inoltre esaminata una memoria difensiva depositata in atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato in modo solido e adeguato su tutte le questioni riproposte, senza illogicità manifeste. Ha osservato che il primo motivo mirava, in realtà, a ottenere una diversa valutazione di merito delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità. Quanto all'inutilizzabilità delle dichiarazioni del soggetto sentito, ha rilevato che la Corte di appello aveva dato congrua risposta escludendo la sussistenza di elementi sufficienti per configurare a suo carico indizi del diverso reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e che, inoltre, la motivazione sull'inesistenza delle operazioni fatturate non era stata efficacemente censurata. Quanto ai rapporti tra le società, la decisione impugnata non si era fondata solo su presunzioni tributarie, ma anche su ulteriori elementi oggettivi, e il ricorso si limitava a contestazioni di fatto. Sono state ritenute immune da censure anche le statuizioni sulle attenuanti generiche, giustificate da modalità dell'azione, entità e durata dell'evasione, e sulla sospensione condizionale, negata anche per la mancata devoluzione del tema con i motivi di appello e per la gravità delle violazioni e delle diverse frodi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la difesa lo invocava per sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal dichiarante; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito escludesse correttamente i presupposti applicativi, sulla base di un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione.
art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
richiamato per individuare il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, utilizzato nel ragionamento della Corte sul diverso profilo delle dichiarazioni e dell'inesistenza delle operazioni fatturate.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere riproposte come censure di motivazione questioni che, in realtà, richiedono una rivalutazione del fatto o delle prove, poiché ciò esula dai limiti del giudizio di cassazione.
- La deduzione di inutilizzabilità di dichiarazioni rese da un soggetto presuppone la verifica rigorosa dei presupposti normativi; se il giudice di merito esclude, con motivazione congrua, la sussistenza di indizi del reato a carico del dichiarante, la censura non può essere accolta quando miri solo a sostituire una diversa lettura del compendio probatorio.
- La contestazione secondo cui la responsabilità sarebbe fondata esclusivamente su presunzioni è infondata quando la sentenza di merito valorizza anche elementi oggettivi ulteriori e autonomi rispetto alle presunzioni tributarie.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi elementi come modalità dell'azione, durata e importo della condotta illecita, anche a fronte dell'incensuratezza formale dell'imputato.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata quando il giudice di merito escluda un positivo giudizio prognostico in ragione della gravità, pluralità e durata delle violazioni; la mancata devoluzione della questione in appello può inoltre incidere sull'esaminabilità della doglianza in cassazione.
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