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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25601/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado dal Tribunale di Rieti per concorso nel reato di gestione illecita di rifiuti, ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 9 luglio 2025, che ha parzialmente riformato la decisione eliminando la pena pecuniaria e confermando nel resto la condanna. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse violato il divieto di reformatio in pejus nel rideterminare il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva accolto il motivo concernente l'applicabilità della pena alternativa e non della pena congiunta, aveva motivato in modo adeguato sulla congruità della pena detentiva e sulla insussistenza dei presupposti per applicare la sola ammenda. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006

    norma incriminatrice del concorso nel reato contestato, richiamata solo per individuare il titolo di reato oggetto del giudizio

  • divieto di reformatio in pejus

    la Corte esclude che vi sia stata violazione del divieto, poiché la decisione di appello ha accolto un motivo favorevole all'imputato e ha rideterminato la pena entro i limiti consentiti

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • Non sussiste violazione del divieto di reformatio in pejus quando il giudice di appello accoglie un motivo dell'imputato sulla struttura della pena e procede a una rideterminazione complessivamente favorevole o comunque non peggiorativa rispetto alla decisione impugnata.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile se la sentenza d'appello dà conto, in modo logicamente coerente, della scelta del trattamento sanzionatorio e della ragione per cui non ricorrono i presupposti per l'applicazione della diversa pena richiesta.
  • Il ricorso per cassazione che censuri in modo generico la determinazione della pena, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è destinato alla declaratoria di inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorrano elementi per escluderla.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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