Cassazione Penale, Ordinanza n. 25598/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con condanna confermata dalla Corte di appello di Catanzaro, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa il 04/07/2025. Dal testo emerge che il ricorso è stato depositato il 12/12/2025. La difesa sembra avere contestato il dies a quo del termine per impugnare, presumendo la necessità di una ulteriore comunicazione di avviso di deposito della sentenza. La Corte di cassazione ha però verificato che la sentenza di appello era stata depositata entro il termine di novanta giorni fissato ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p. (deposito avvenuto il 22/09/2025), sicché il termine di quarantacinque giorni per ricorrere per cassazione decorreva dalla scadenza di quel termine, cioè dal 02/10/2025, con scadenza il 17/11/2025. Ne è conseguita la ritenuta tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto oltre il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla scadenza del termine di novanta giorni assegnato per il deposito della motivazione della sentenza di appello. Poiché la sentenza era stata depositata tempestivamente entro quel termine, non era dovuta alcuna ulteriore comunicazione idonea a spostare il dies a quo. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006
È il reato oggetto della contestazione, in concorso, ma la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurabilità perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
Quando la sentenza è depositata nel termine massimo indicato dal giudice per il deposito della motivazione, il termine per impugnare decorre dalla scadenza di quel termine e non dal successivo avviso alla difesa.
art. 585, comma 1, lett. c, c.p.p.
Stabilisce il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, che nel caso concreto è stato ritenuto spirato prima del deposito del ricorso.
La decorrenza del termine per impugnare è collegata alla comunicazione dell'avviso di deposito nei casi in cui la sentenza sia depositata oltre il termine indicato ai sensi dell'art. 544 c.p.p.; tale ipotesi è stata esclusa nel caso di specie.
art. 585, comma 2, lett. c, c.p.p.
Richiamato quale norma che, nel combinato disposto con l'art. 548, comma 2, c.p.p., disciplina la decorrenza del termine di impugnazione nelle ipotesi di deposito tardivo della sentenza.
spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cassa delle Ammende
Alla declaratoria di inammissibilità segue altresì la condanna al pagamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Se la sentenza di appello è depositata entro il termine massimo fissato ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., il termine per ricorrere per cassazione decorre dalla scadenza di tale termine e non è necessaria una ulteriore comunicazione alla difesa per farlo iniziare a decorrere.
- Il ricorso per cassazione proposto dopo la scadenza del termine di quarantacinque giorni è inammissibile per tardività, anche se la parte ritenga erroneamente che il termine decorra da un successivo avviso di deposito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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