Cassazione Penale, Ordinanza n. 25597/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
L'imputato, in qualità di legale rappresentante di una società, era stato condannato in primo grado e la Corte d'Appello di Roma aveva confermato la condanna per i reati tributari contestati. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di omessa presentazione della dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000), sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato gli indici sintomatici del dolo specifico; dall'altro, violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando che le attenuanti generiche fossero state concesse in equivalenza e non in prevalenza. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano meramente ripetitive di quelle già affrontate e respinte dalla Corte d'Appello, la quale aveva motivato in modo diffuso sia sull'elemento soggettivo sia sul giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti/pena base, senza che la difesa avesse offerto una reale confutazione delle argomentazioni di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero reiterative e non confrontassero efficacemente la motivazione della sentenza impugnata, sia quanto alla prova del dolo specifico del reato ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000, sia quanto al giudizio di equivalenza sulle attenuanti generiche.
Norme richiamate
La Corte richiama i criteri sintomatici della sussistenza del dolo specifico nel reato di omessa dichiarazione, valorizzando elementi quali la regolare tenuta della contabilità, l'entità delle esposizioni debitorie, l'assenza di condotte di ravvedimento e la scelta di destinare risorse societarie a finalità diverse dall'adempimento fiscale.
Il ricorrente risultava imputato anche di questo reato tributario, ma il testo non consente di ricavare una specifica statuizione della Corte di cassazione sul relativo profilo, oltre al mantenimento della condanna confermata in appello.
Le attenuanti generiche erano state concesse con giudizio di equivalenza; la Corte ha ritenuto non efficacemente censurata la motivazione della Corte d'Appello sul punto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure meramente ripetitive di quelle già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una reale confutazione della motivazione impugnata.
- In tema di omessa dichiarazione, l'elemento soggettivo può essere desunto da indici sintomatici quali la regolare tenuta della contabilità, l'entità delle esposizioni debitorie, l'assenza di iniziative di ravvedimento e le scelte gestionali incompatibili con l'adempimento dell'obbligo fiscale.
- Il giudizio sulle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta contrapporre una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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