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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25604/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva accertato la responsabilità dell'imputata per la falsa dichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Ha inoltre disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, le aveva concesso le circostanze attenuanti generiche ma aveva confermato la responsabilità per il delitto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 5 del 2019, conv. in l. n. 26 del 2019. Con l'unico motivo deduceva vizi di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato, sostenendo che il dolo non sarebbe stato provato se non in modo meramente tautologico e quindi insufficiente a sorreggere la condanna. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la motivazione di appello era solida e adeguata: il dolo era stato desunto dalla mancata comunicazione del reddito del coniuge non legalmente separato, nonostante la consapevolezza dell'obbligo di rendere informazioni veritiere ai fini del reddito di cittadinanza; il carattere fittizio della separazione costituiva ulteriore indice della consapevolezza della non spettanza del beneficio. È stata anche richiamata la giurisprudenza secondo cui l'errore sulla sussistenza del diritto al reddito di cittadinanza integra errore su legge penale e non esclude il dolo ex art. 5 c.p.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 5

    Integra la fattispecie incriminatrice applicata al caso, relativa alle false dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza.

  • l. 28 marzo 2019, n. 26

    Legge di conversione del decreto-legge che ha introdotto la disciplina richiamata nella contestazione.

  • art. 5 c.p.

    L'ignoranza o l'errore sulla sussistenza del diritto al beneficio, in difetto dei requisiti, è qualificato come errore su legge penale e non esclude il dolo.

Massime di principio

  • Nelle false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento di un beneficio pubblico, il dolo può essere desunto dalla consapevolezza dell'obbligo di comunicare dati rilevanti e dall'omissione volontaria di tali dati, anche quando la prova sia ricavata da indici fattuali convergenti.
  • L'errore circa la spettanza del reddito di cittadinanza, quando dipende dalla mancata comprensione dei requisiti normativi, si risolve in errore sulla legge penale e non elimina l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie.
  • La motivazione che fonda l'affermazione di responsabilità su dati fattuali specifici e su un ragionamento non manifestamente illogico non è censurabile in cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione.
  • La fittizietà di una separazione o di una situazione familiare dichiarata può costituire elemento sintomatico della consapevolezza della non spettanza del beneficio e quindi del dolo della falsa attestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmessa dichiarazione
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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