Cassazione Penale, Ordinanza n. 25602/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di un soggetto che, divenuto legale rappresentante di una società solo 11 giorni prima della scadenza del termine per la dichiarazione fiscale, era stato ritenuto responsabile, in continuazione, dei reati di cui agli artt. 5 e 10 del d.lgs. 74/2000. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha contestato soprattutto l'elemento soggettivo del reato di omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000, sostenendo che non fosse stato provato il dolo specifico, anche perché non avrebbe avuto tempo né possibilità concreta di conoscere la situazione fiscale societaria. Quanto al delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, ha dedotto che la responsabilità sarebbe stata del precedente amministratore. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: ha valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, che aveva evidenziato la condotta omissiva dell'imputato in sede di verifica, la mancata esibizione della documentazione contabile e la mancata ottemperanza all'impegno assunto, nonché il fatto che l'assunzione della carica di legale rappresentante comporta comunque l'obbligo di verificare contabilità, bilanci e adempimenti fiscali, con conseguente configurabilità del dolo anche eventuale. La deduzione circa la responsabilità del precedente amministratore è stata invece qualificata come censura di merito non scrutinabile in cassazione.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato come disciplina della continuazione tra i reati contestati
art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
norma incriminatrice dell'omessa dichiarazione; la Corte ribadisce che chi assume la carica di legale rappresentante ha l'obbligo di verificare contabilità e adempimenti fiscali, con possibile responsabilità anche a titolo di dolo eventuale
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
norma incriminatrice richiamata quanto alla sottrazione/occultamento della documentazione; la deduzione sulla responsabilità del precedente amministratore è stata ritenuta censura di merito
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
la Corte richiama l'indirizzo secondo cui il legale rappresentante risponde quale diretto destinatario degli obblighi di legge anche se mero prestanome di altri soggetti
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato nel passaggio che qualifica come argomento di merito la tesi difensiva sulla responsabilità del precedente amministratore
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che si risolva nella mera proposta di una diversa lettura del materiale fattuale, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, non illogica e coerente con gli elementi valorizzati.
- In materia di reati tributari commessi nell'ambito di una società, chi accetta la carica di legale rappresentante assume obblighi di vigilanza e controllo sulla contabilità, sui bilanci e sugli adempimenti fiscali, e può rispondere del reato omissivo anche se sia subentrato poco prima della scadenza dell'adempimento.
- La responsabilità del legale rappresentante non è esclusa dalla circostanza che altri soggetti abbiano operato come amministratori di fatto o che vi sia un precedente amministratore, se il titolare formale della carica omette i doveri di verifica e controllo gravanti su di lui.
- Il profilo soggettivo dei reati tributari può essere integrato anche dal dolo eventuale, quando l'agente accetti il rischio che dalla propria condotta omissiva derivino gli eventi tipici previsti dalla norma.
- La mancata esibizione della documentazione contabile in sede di verifica, unita all'inadempimento dell'impegno assunto per produrla, può costituire elemento sintomatico della consapevolezza della violazione e della responsabilità dell'agente.
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