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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3440/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione delle scritture contabili) sostenendo di essere una "testa di legno", nominato amministratore circa un mese e mezzo prima del fallimento, pertanto inconsapevole degli obblighi connessi alla carica e non promotore di azioni od omissioni finalizzate alla realizzazione della condotta fraudolenta; in particolare deduceva vizio di motivazione della Corte di appello circa l'elemento soggettivo richiesto (dolo), lamentando che non fosse stato adeguatamente considerato il suo ruolo formale e la presumibile mancanza di volontà specifica di commettere il reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, ritenendo che la doglianza difensiva fosse incentrata su un tipo di dolo (dolo generico) non pertinente rispetto alla fattispecie contestata (sottrazione delle scritture, che richiede dolo specifico). Di fatto la decisione di merito che aveva confermato la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta documentale (per la sottrazione dei libri e scritture contabili) è rimasta integra: i giudici avevano fondato la responsabilità sul fatto che Arcone, all'atto dell'insediamento (05/08/2015), aveva ricevuto le scritture contabili (verbale di consegna e relazione del curatore) e poi risultò sostanzialmente irreperibile durante le operazioni fallimentari, senza consegnare le scritture al curatore. La Cassazione non ha esaminato il merito sostanziale per l'inammissibilità del ricorso. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (bancarotta documentale)

    "sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte.... i libri e le scritture contabili"; "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"

    Distinzione tra la fattispecie "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione) che richiede dolo specifico (animus lucrandi o animus nocendi) e la fattispecie "generale" (tenere i libri in modo da impedire la ricostruzione) che può richiedere solo dolo generico; nel caso concreto la sottrazione rientra nella tipologia a dolo specifico.

  • art. 217 legge fallimentare

    art. 217, comma secondo (richiamato come fattispecie meno grave di bancarotta semplice)

    La mera trascuratezza nella tenuta delle scritture può integrare la bancarotta semplice ex art. 217 (richiede atteggiamento psicologico diverso e meno grave rispetto al dolo specifico).

  • art. 2392 c.c.

    richiamato nel testo come principio di ordine generale

    Imposizione, a livello di dovere civilistico, per l'amministratore di attivarsi di fronte ad atti pregiudizievoli; usato per ancorare l'obbligo di intervento anche sul piano della responsabilità penale del "de iure" amministratore.

  • art. 40 cpv. cod. pen.

    richiamato come principio di responsabilità per omissione in posizione di garanzia

    L'amministratore "pieno iure" può rispondere a titolo di concorso per omissione qualora avendo la posizione di garanzia non abbia impedito la realizzazione del reato da parte di altri organi sociali.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    norma processuale richiamata per motivare l'inammissibilità del ricorso

    Il ricorso è inammissibile se la questione trattata è generica e non specificamente riferita al thema probatorium rilevante in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata per la condanna alle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende

    Conseguenze automatiche a seguito di dichiarazione di inammissibilità per profili di colpa nel ricorso: condanna alle spese e ammenda quantificata.

Massime di principio

  • La sottrazione/distruzione/falsificazione delle scritture contabili (art. 216 L.F., ipotesi "specifica") richiede il dolo specifico: è necessario dimostrare lo "scopo" di arrecare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (animus lucrandi o animus nocendi).
  • La mera nomina recente a amministratore ("testa di legno") non esclude automaticamente la responsabilità penale: se l'amministratore formale ha ricevuto le scritture e poi risulta irreperibile o non collabora, ciò può costituire elemento probatorio della sottrazione e del dolo specifico o, comunque, del dolo eventuale/omissivo.
  • L'irresponsabilità per mancata conoscenza degli obblighi connessi alla carica è difficile da sostenere se esistono atti formali (verbali di consegna) e comportamenti omissivi (irreperibilità, mancata consegna al curatore) che inducono a ritenere consapevolezza o accettazione dei rischi: il dovere di conservazione discende ex lege dalla titolarità della funzione.
  • Per la ricostruzione dell'elemento soggettivo in reati documentali occorre una valutazione logico-inferenziale delle modalità concrete della condotta e delle circostanze (consegna, accessi, convocazioni, rapporti con il curatore); la difesa deve proporre una ricostruzione alternativa plausibile e dettagliata per contrastare efficacemente la motivazione di merito.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e congruamente ancorati al thema probatorium indicato nell'atto di impugnazione in sede di merito: dedurre errori di tipo processuale o concettuale che non coincidono con il tipo di dolo effettivamente contestato può determinare l'inammissibilità del ricorso.

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