Cassazione Penale, Sentenza n. 3374/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato le condanne del Tribunale di Ravenna: Nistor per cessione di cocaina (art. 73, comma 1, DPR 309/1990) e Forcelli per acquisto della stessa sostanza, entrambi per un valore di euro 26.000, con pene di 6 anni di reclusione e 30.000 euro di multa. I motivi di cassazione contestavano, fra l'altro, la carenza e la imprecisione delle prove indiziarie; l'errata interpretazione di una intercettazione ambientale (sostenendo che il conteggio riguardasse la restituzione di un prestito per uno scooter e non una cessione di droga); l'asserita esistenza di due diverse dazioni di denaro; la mancata valutazione di indagini che avrebbero escluso contatti tra i due imputati; la riconducibilità della sigla FR sui pacchetti di denaro; l'errata quantificazione delle banconote da 500 euro; la mancata prova che la sostanza fosse cocaina; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata derubricazione alla lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti riproducessero in sostanza le stesse doglianze già dedotte e respinte in sede di appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte territoriale. Sul merito, ha comunque confermato che la valutazione degli elementi probatori svolta dalla Corte d'appello era logica e congrua: l'intercettazione ambientale e le dichiarazioni confessorie hanno consentito di ritenere provata la cessione e l'acquisto di un rilevante quantitativo di cocaina, non ravvisando travisamento della prova. Ha inoltre escluso la sussistenza della lieve entità e ha ritenuto correttamente negata la concessione delle attenuanti generiche. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Fattispecie di cessione e acquisto di sostanze stupefacenti, applicata per la condanna di Nistor (cessione) e Forcelli (acquisto) relativamente a cocaina valutata in 26.000 euro
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Per la derubricazione a lieve entità occorre valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza; assenza di tali elementi ha giustificato il diniego
Codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Riguarda la gravità e la precisione delle prove indiziarie; i ricorrenti hanno contestato la precisione, ma la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito
Codice di procedura penale, art. 533, comma 1
Regola la motivazione della sentenza di appello; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito motivazione logica e sufficiente, pertanto non sindacabile
Codice di procedura penale, art. 173, comma 1
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che i motivi riproducevano gli stessi argomenti già dedotti e respinti in appello e risultavano pertanto inammissibili
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi idonei a giustificare la concessione
Norma rilevata in relazione alla disciplina delle attenuanti generiche e al ruolo del giudice nel valutarne la sussistenza alla luce dei criteri di cui all'art. 133
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione alla mancata esenzione dalla somma dovuta alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso che si limiti a riesporre e riproporre in termini generici le stesse doglianze già valutate e rifiutate in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
- Le valutazioni di fatto e l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni ambientali sono di competenza del giudice di merito; in Cassazione sono sindacabili solo per travisamento della prova o per manifesta illogicità della motivazione.
- Per ottenere la derubricazione alla lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 il difensore deve dimostrare, con argomentazione puntuale, la sussistenza contemporanea dei requisiti normativamente previsti (mezzi, modalità, circostanze, quantità, qualità).
- La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche richiede che il giudice indichi positivamente gli elementi che giustificano la diminuzione della pena; la mancata concessione deve essere motivata ma non richiede un obbligo di esaustiva giustificazione in caso di diniego.
- Contestazioni relative a circostanze fattuali dettagliate (es. provenienza di una sigla su banconote, denominazioni delle banconote, numero esatto delle banconote) richiedono prova specifica in sede di merito; in sede di legittimità la semplice proposta di una diversa lettura dei fatti non è sufficiente.
- In presenza di motivazione del giudice di merito logica e congrua, la Cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del merito; la strategia difensiva in cassazione deve mirare a contestare errori di diritto, travisamento della prova o manifesta illogicità, non solo a chiedere una rivalutazione dei fatti.
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