Cassazione Penale, Sentenza n. 3376/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Giudice di Pace di Palermo che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni personali colpose e condannato a 800 euro di multa. Contestava violazione degli artt. 42 e 590 c.p., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente esplorato la causalità generale e la causalità della colpa: in particolare, che il motociclo della persona offesa procedeva a velocità molto elevata e non sarebbe stato dimostrato che l'evento costituisse la concretizzazione del rischio che la regola cautelare disattesa era destinata a prevenire.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito una motivazione logica e coerente circa la dinamica (una manovra vietata di inversione a U che ha impedito al motociclista di mantenere la traiettoria) e sul rapporto di causalità e colpa. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità (verifica della coerenza logica della motivazione, non riapprezzamento delle prove) e i principi secondo cui la manovra di inversione a U, per la sua intrinseca pericolosità, impone al conducente la massima prudenza e l'ispezione del tratto stradale antecedente e retrostante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato quale principio generale sulla responsabilità penale e l'imputabilità da collegare alla valutazione della colpa. Nel ricorso era invocato in relazione alla doglianza sulla causalità e sulla colpa.
Norma che disciplina il reato di lesioni personali colpose, contestato al ricorrente; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la norma alla fattispecie, in relazione alla condotta colposa nella manovra di inversione a U.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Interpretato nel senso che il controllo di legittimità è limitato alla presenza e alla coerenza logica della motivazione del giudice di merito; non consente alla Corte di Cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a riapprezzare le prove, salvo illogicità manifesta della motivazione.
Legge n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
Richiamata per segnalare l'ampliamento del perimetro d'intervento della Cassazione con riferimento anche ad 'altri atti del processo', ma senza alterare il principio che il sindacato non può sostituirsi alla valutazione delle prove.
art. 105, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (comma settimo)
Richiamato per affermare che la manovra di inversione del senso di marcia è regolata da specifiche disposizioni e, per la sua intrinseca pericolosità, impone al conducente la massima prudenza, inclusa l'ispezione della strada antecedente e retrostante prima e durante la manovra.
Applicato per disporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in favore dello Stato, dato che non ricorreva esonero per assenza di colpa.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in sede di ricorso, verifica la presenza e la coerenza logica della motivazione del giudice di merito ma non rifa la valutazione delle prove: chi impugna deve dimostrare un'illogicità manifesta della motivazione e non può limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti.
- Nelle collisioni stradali, la condotta di chi esegue una inversione a U (soprattutto se vietata) è considerata particolarmente pericolosa e impone al conducente l'obbligo di massima prudenza, comprensivo dell'ispezione della carreggiata prima e durante la manovra; la mancata osservanza può fondare responsabilità per colpa se tale condotta risulta antecedente causale dell'evento.
- La semplice eccezione sulla velocità dell'altro veicolo (es. eccessiva velocità del motociclo) non basta a superare la ricostruzione responsabilizzante del giudice se quest'ultimo ha motivato logicamente come la manovra vietata abbia intralciato la normale percorrenza e reso inevitabile l'impatto.
- Per ottenere l'accoglimento in cassazione di una censura sulla causalità occorre dimostrare che la decisione di merito sia priva di un apparato argomentativo logico o contraddittoria 'ictu oculi'; rilievi che riguardano la valutazione del merito dei fatti restano in genere sottratti al sindacato di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso penale, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende salvo ipotesi di esonero debitamente provate.
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