Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3382/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 co.II lett.c) e 2-bis C.d.S.). Propone cinque motivi: (1) violazione di legge per aver applicato una "specie" di pena (reclusione e multa) incoerente con la natura contravvenzionale del reato; (2) e (3) mancata o insufficiente motivazione circa il valore probatorio di un certificato medico che attestava "attacchi di panico e crisi d'ansia ricorrenti" e sulla tempistica dell'assunzione di alcol rispetto al sinistro; (4) contraddittorietà e illogicità nella motivazione relativamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art.186 co.2-bis C.d.S., lamentando omissione delle allegazioni difensive e inversione dell'onere della prova; (5) difetto di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (con riferimento al comportamento processuale). La difesa chiede anche il riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. È stata confermata, nella sostanza, la responsabilità penale per il reato di guida in stato di ebbrezza come ricostruito dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto non persuasive le censure: la motivazione della Corte d'Appello è stata considerata sufficientemente logica e congruente, in particolare rispetto alla tesi che l'assunzione di alcol non possa essere avvenuta dopo l'uscita di strada nella misura riscontrata nel test alcolimetrico, alla luce del rilevante scostamento dai limiti, della dinamica del sinistro e delle circostanze di fatto. È stata ritenuta corretta anche l'esclusione delle attenuanti generiche. La Corte ha disposto la rettifica del dispositivo di primo grado nella parte in cui compare la parola "reclusione" (difformità di forma rispetto alla specie di pena prevista per la contravvenzione) mediante l'istituto di cui all'art.619 c.p.p.. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    Norma sostanziale che incrimina la guida in stato di ebbrezza; la Corte ha confermato l'applicazione delle aggravanti previste (co.II lett.c) e 2-bis) sulla base della ricostruzione del giudice di merito.

  • art. 606 c.p., comma 1, lett. e)

    Limiti del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione verifica la presenza e la coerenza logica della motivazione ma non può riformulare i dati probatori né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove.

  • art. 619 c.p.p., comma 2

    Consente la rettifica di difformità non essenziali tra dispositivo e motivazione (correzione di errori materiali o di forma), utilizzata per sostituire la dizione "reclusione" con la specie di pena corretta per la contravvenzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria per inammissibilità non colposa.

  • Giurisprudenza richiamata (es.: Cass. n.12496/1999 e pronunce successive; Corte Cost. sent. n.186/2000)

    Principi richiamati relativi al limite del sindacato di legittimità (non rinnovare la valutazione delle prove) e al regime delle sanzioni per ricorsi inammissibili.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione controlla la presenza e la coerenza logica della motivazione dei giudici di merito ma non riconsidera i fatti né rivaluta le prove: per ottenere accoglimento in Cassazione occorre dimostrare un vizio di motivazione evidente o un travisamento della prova decisiva.
  • Un certificato medico che attesti patologie psichiche non è di per sé idoneo a escludere l'ebbrezza riscontrata con accertamento strumentale, salvo che venga provata in modo specifico la relazione causale e temporale tra la patologia e la condizione al momento del sinistro.
  • Se si sostiene che l'assunzione di alcol sia avvenuta dopo il sinistro, l'onere probatorio grava su chi propone tale ricostruzione: elementi oggettivi e congruenti (es. livello alcolemico molto elevato, dinamica del sinistro, comportamento post-incidente) possono rendere inverosimile la tesi di assunzione successiva.
  • La rettifica di errori formali o di specie nella indicazione della pena (disallineamento tra dispositivo e motivazione) è rimediabile con l'art.619 c.p.p. e non determina automaticamente la nullità della sentenza quando si tratti di difformità correggibili.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario fornire elementi specifici e concreti che contrastino la gravità della condotta o giustifichino un atteggiamento processuale vagamente meritevole: il giudice può motivare il diniego anche richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.