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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione per presunta violazione di norme processuali (art.178 lett.c) e 179 c.p.p.) con riferimento agli artt.420-bis comma 4 e 420-ter c.p.p.; si lamenta l'omessa rinnovazione della citazione a giudizio all'indirizzo eletto dopo che, alla prima udienza, il giudice non aveva dichiarato l'assenza dell'imputato e aveva disposto la rinotifica del verbale d'udienza e del decreto di citazione. Il ricorrente sostiene che tale omissione avrebbe determinato una nullità assoluta e insanabile della citazione a giudizio e che l'imputato non poteva ritenersi presente per mezzo del difensore in assenza della formale dichiarazione di assenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione (termine estinto il 19 maggio 2023) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Sul merito delle doglianze processuali la Corte ha rilevato che le questioni sollevate non erano manifestamente infondate e costituivano difesa tecnica rilevante, ma la pronuncia è stata decisa in ragione della prescrizione intervenuta; non si è ritenuto comunque che sussistessero vizi tali da imporre una sentenza assolutoria immediata ex art.129, secondo comma, c.p.p.

Norme richiamate

  • art.186 comma 2-bis Codice della Strada

    La Corte d'appello aveva valutato l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la circostanza aggravante prevista da questa norma, rideterminando la pena per guida in stato di ebbrezza con incidente.

  • art.178 lett. c) e art.179 cod. proc. pen.

    Richiamati come base formale del motivo di ricorso per cassazione: si deduceva violazione di norme processuali relative al perfezionamento della citazione e della regolarità del giudizio.

  • art.420-bis comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze come norma rilevante per la validità delle notificazioni e della rinnovazione della citazione disposta dal giudice di primo grado.

  • art.420-ter cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la rinnovazione della citazione avrebbe dovuto seguire le regole di perfezionamento previste da tale norma e che la mancata dichiarazione di assenza avrebbe impedito di considerare l'imputato presente tramite il difensore.

  • art.157 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione alla data del 19 maggio 2023, tenendo conto dei termini massimi e delle interruzioni/sospensioni intervenute.

  • art.129, secondo comma, cod. proc. pen.

    Citato nel contesto per spiegare perché non fosse possibile pronunciare un'assoluzione immediata: non sussistevano vizi di tal evidenza da giustificare una declaratoria di assoluzione sumaria.

Massime di principio

  • La prescrizione può essere decisiva anche in sede di cassazione: se il reato è estinto per prescrizione la Corte può annullare la sentenza senza rinvio indipendentemente dall'esito delle questioni di merito.
  • Questioni relative alla validità delle notificazioni e alla rinnovazione della citazione sono rilevanti e non sempre manifestamente infondate; tuttavia la loro efficacia dipende anche dalla prova dell'avvenuta ricezione e dalla condotta processuale (presenza effettiva o dichiarata).
  • La mancata dichiarazione di assenza da parte del giudice e la rinnovazione della citazione possono inficiare il procedimento se non rispettano le regole di perfezionamento previste dalle norme sui termini e sulle notifiche; tali vizi però vanno dimostrati e possono essere valutati come difese tecniche non immediatamente sanabili.
  • La Corte d'appello può riconsiderare l'equivalenza tra attenuanti e aggravanti (es. art.186 C.d.S.) nella determinazione della pena; ciò non impedisce però che una successiva causa di estinzione (prescrizione) annulli la decisione.
  • Obiezioni procedurali complesse vanno sollevate tempestivamente e documentate: se le doglianze non sono manifestamente infondate possono essere meritorie ma l'effetto finale può comunque essere sovrastato da eventi sopravvenuti (es. estinzione del reato).

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