Cassazione Penale, Sentenza n. 3379/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: la sanzione amministrativa accessoria disposta dal Tribunale di Cremona è stata considerata illegale perché insufficiente rispetto al cumulo materiale delle sospensioni dovute per le più violazioni contestate. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Cremona per un nuovo esame.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento perché la sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente per sei mesi) sarebbe stata applicata in misura illegale. A fronte di una pluralità di violazioni contravvenzionali (art.187 C.d.S., commi 7 e 8), il giudice avrebbe dovuto operare il cumulo materiale delle sanzioni amministrative accessorie (sommandole), e non applicare l'art.8 della L.689/81 (norma relativa alle violazioni amministrative) né limitarsi al minimo edittale per una sola violazione. Inoltre è richiamato il principio per cui, nel patteggiamento ai sensi dell'art.444 c.p.p., il giudice deve comunque applicare d'ufficio le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, anche se non oggetto dell'accordo tra le parti.
Norme richiamate
all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni
La disposizione impone, per ciascuna delle violazioni previste, la sanzione amministrativa della sospensione della patente; quando coesistono più violazioni che prevedono la stessa sanzione accessoria il principio applicato dalla giurisprudenza è il cumulo materiale delle sospensioni
Richiamato nel testo insieme all'art.187; nella motivazione viene indicato come norma che prevede l'applicabilità di sanzioni amministrative accessorie (sospensione patente) all'accertamento del reato
Nel rito del patteggiamento la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 deve comunque applicare le sanzioni amministrative accessorie di diritto, anche se non oggetto dell'accordo tra le parti; il giudice è tenuto a provvedere d'ufficio
art.8 L.689/1981
La norma è tipicamente applicabile alle violazioni amministrative e non può essere utilizzata per ridurre o sostituire il cumulo delle sanzioni amministrative accessorie derivanti da diverse contravvenzioni penali; pertanto non era applicabile nel caso di concorso di illeciti contravvenzionali penali
Richiamato nel contesto dell'impugnabilità: le sanzioni amministrative accessorie devono essere valutate dal giudice anche autonomamente e sono impugnabili per vizi di legittimità anche oltre i limiti dell'art.448 c.2-bis
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art.444 c.p.p.) il giudice deve applicare d'ufficio le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge anche se non concordate tra le parti.
- Se sono contestate più violazioni contravvenzionali che comportano la stessa sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione della patente), si applica il cumulo materiale delle sanzioni (somma delle durate) e non una sola misura minima.
- L'art.8 della L.689/81 non è utilizzabile per modulare il cumulo delle sanzioni amministrative accessorie derivanti da illeciti penali: quella norma concerne le violazioni amministrative, non il cumulo delle accessorie penali.
- La misura applicata per la sanzione amministrativa accessoria che risulti inferiore a quanto previsto dal cumulo è illegale e può determinare l'annullamento della sentenza con rinvio o diniego del giudizio, a seconda dei casi.
- Le sanzioni amministrative accessorie sono oggetto di valutazione autonoma del giudice e sono impugnabili per vizi di legittimità anche oltre i limiti tipici dell'impugnazione del patteggiamento.
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