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Ordinanza

Ordinanza n. 594/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento - dell’Autorizzazione Unica n. 558 del 17 dicembre 2025, rilasciata dalla Struttura di Missione ZES – Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto “Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 15 D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 162/2023, per la realizzazione di un polo logistico denominato “Vega 69” nel Comune di Gricignano di Aversa (CE), avanzata da Marican Heritage 1 S.p.A.”; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, fra i quali il parere del Comune di Gricignano di Aversa del 27 ottobre 2025, acquisito al protocollo ZES n. 4692; il verbale della conferenza di servizi ex art. 14-ter della L. 241/1990 in data 28 ottobre 2025, tenutasi nel procedimento ID Pratica 05934461210-04082025-1557 in relazione alla richiesta presentata da Marican Heritage1 S.p.A., avente ad oggetto la «realizzazione di un polo logistico denominato “VEGA 69” nel Comune di Gricignano di Aversa»; la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, non conosciuta; il verbale della conferenza di servizi ex art. 14-bis della L. 241/1990, non conosciuto; la proposta di Autorizzazione Unica formulata dal RUP, non conosciuta; la nota inviata dal Consorzio ASI di Caserta alla Struttura di Missione ZES, prot. n. 6541/2025 del 23 settembre 2025 e la posizione del Consorzio ASI di Caserta, di ASL Caserta, di ANAS S.p.A. e del Comune di Gricignano di Aversa formatesi per silentium nella conferenza di servizi del 28 ottobre 2025; tutti i pareri, atti, documenti e corrispondenza acquisiti in sede di conferenza di servizi, richiamati nel provvedimento di AU n. 558/2025, come parte integrante e sostanziale dello stesso, non conosciuti; nonché per l’annullamento, previa sospensione cautelare, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., del provvedimento della Struttura di Missione ZES, prot. n. 0000551-P-30/01/2026 del 30 gennaio 2026, recante il diniego parziale opposto all’istanza di accesso agli atti inviata da Edison Green Gas S.r.l. alla Struttura di Missione ZES in data 29 dicembre 2025 e per l’accertamento, la dichiarazione del diritto di Edison Green Gas S.r.l. ad accedere a tutti gli atti e i documenti amministrativi richiesti con la predetta istanza e per la condanna della Struttura di Missione ZES alla loro consegna; per l’accertamento del silenzio-inadempimento, ex art. 117 e 32 c.p.a. in relazione all’istanza di accesso inviata da Edison Green Gas S.r.l. alla Struttura di Missione ZES in data 29 dicembre 2025, nonché per la condanna di quest’ultima a pronunciarsi sull’istanza medesima, entro il termine che sarà assegnato dall’Ecc.mo TAR e per la nomina del Commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202600744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione Unica ZES n. 558 del 17 dicembre 2025 per la realizzazione del polo logistico "Vega 69" nel Comune di Gricignano di Aversa, nonché diniego parziale di accesso agli atti e inerzia sull'istanza di accesso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Struttura di Missione ZES per la realizzazione di un polo logistico su un'area complessiva di circa 430.538 mq, in parte ricadente in zona omogenea D-ASI e in parte, per circa 311.009 mq, in zona agricola E. Sono stati contestati anche gli atti della conferenza di servizi, i pareri acquisiti e le posizioni formatesi per silentium, nonché il diniego parziale opposto all'istanza di accesso del 29 dicembre 2025 e il silenzio-inadempimento sulla medesima istanza. In sede cautelare sono state ritenute meritevoli di positivo apprezzamento le censure relative alla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti delle titolari delle aree interessate, considerato che l'Autorizzazione Unica comprende anche la dichiarazione di pubblica utilità; alla carenza dell'istruttoria, sia quanto alle amministrazioni coinvolte sia quanto alle valutazioni sull'impatto ambientale dell'intervento; e all'insufficienza della motivazione sulle posizioni prevalenti emerse nella conferenza di servizi, anche alla luce del parere negativo della Provincia di Caserta. Quanto all'accesso, la ricorrente ha chiesto l'ostensione degli atti non esibiti, compresi l'istanza della controinteressata, i relativi allegati e il progetto.

La decisione

Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris rispetto alle censure riguardanti la mancata partecipazione delle titolari delle aree, la carenza istruttoria e il difetto di motivazione sulle posizioni prevalenti della conferenza di servizi. Ha inoltre ravvisato il periculum in mora, ritenendo opportuno approfondire tali profili prima dell'avvio di ulteriori procedimenti finalizzati alla realizzazione del polo logistico. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'Autorizzazione Unica n. 558/2025. Il TAR ha accolto anche la domanda cautelare relativa all'accesso agli atti non ancora esibiti, ordinando all'amministrazione di consentire l'ostensione, in particolare, dell'istanza della controinteressata con allegati e progetto, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Ha fissato la trattazione camerale dell'istanza di accesso endoprocessuale al 29 aprile 2026 e l'udienza pubblica di merito al 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 162/2023

    Costituisce la base normativa dell'Autorizzazione Unica ZES impugnata; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Richiamato quale disciplina della conferenza di servizi semplificata, nell'ambito del procedimento autorizzatorio.

  • art. 14-ter l. 241/1990

    Richiamato quale disciplina della conferenza di servizi tenuta nel procedimento; il TAR ha valorizzato, in sede cautelare, la carenza istruttoria e motivazionale relativa alle posizioni emerse nella conferenza.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per la domanda cautelare connessa al giudizio in materia di accesso agli atti.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato per la domanda di accertamento del silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso.

  • art. 32 c.p.a.

    Richiamato con riferimento alla domanda relativa al silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina generale della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto integrati fumus boni iuris e periculum in mora.

Massime di principio

  • Quando un'Autorizzazione Unica comprende anche la dichiarazione di pubblica utilità, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei titolari delle aree interessate può integrare, in sede cautelare, un vizio rilevante ai fini della sospensione dell'atto.
  • La valutazione cautelare della legittimità di un intervento di ampia estensione territoriale deve verificare l'adeguatezza dell'istruttoria sia con riguardo a tutte le amministrazioni coinvolte sia con riguardo all'impatto ambientale dell'opera, soprattutto quando il progetto interessa zone urbanistiche differenti, comprese aree agricole.
  • La determinazione conclusiva di una conferenza di servizi deve motivare adeguatamente le ragioni per cui una determinata posizione è ritenuta prevalente, anche quando nel procedimento sia stato espresso il parere negativo di un'amministrazione partecipante.
  • Nel giudizio cautelare, la sussistenza di fumus boni iuris e periculum in mora giustifica la sospensione dell'autorizzazione quando l'avvio di ulteriori procedimenti attuativi potrebbe rendere più gravosi o irreversibili gli effetti dell'atto prima dell'approfondimento dei vizi dedotti.
  • Nel giudizio in materia di accesso, in assenza di specifiche ragioni contrarie dedotte dalla controinteressata, deve essere ordinata l'ostensione degli atti procedimentali richiesti non ancora esibiti, inclusi l'istanza della controinteressata, i relativi allegati e il progetto.

Come è indicizzato

MaterieGrandi opere e infrastrutture strategicheConferenza di serviziAccesso documentale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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