Ordinanza n. 133/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale che vieta la sosta 0-24 delle autocaravan per sei mesi in tre parcheggi comunali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l’ordinanza del Comune di Vicenza che vieta per sei mesi la sosta continuativa delle autocaravan nei parcheggi individuati. Dal testo emergono contestazioni dirette all’illegittimità della limitazione della sosta, assumendo implicitamente l’assenza dei presupposti per una disciplina differenziata rispetto agli altri veicoli e la lesione degli interessi degli utilizzatori delle autocaravan. Nella fase cautelare il giudice ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora ai sensi dell’art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommario esame ha ritenuto che il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza. Ha valorizzato l’orientamento secondo cui l’art. 185 del Codice della strada, coordinato con l’art. 54, non esclude che le autocaravan, per le loro caratteristiche peculiari, possano essere assoggettate a regole di circolazione parzialmente differenti rispetto agli altri veicoli. Ha inoltre richiamato la possibilità per i Comuni, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), del Codice della strada, di introdurre ulteriori limitazioni alla circolazione e soprattutto alla sosta dei camper per ragioni di interesse pubblico. La misura è stata ritenuta temporanea e sperimentale, circoscritta ad alcune aree e diretta a fronteggiare legittime esigenze dei residenti. È stato escluso anche il periculum in mora, sia per la temporaneità del divieto sia perché il Comune aveva indicato la disponibilità di altre aree di sosta per autocaravan. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insufficiente fumus boni iuris e assenza di periculum in mora.
art. 54 Codice della strada
autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente
La definizione normativa distingue le autocaravan nell’ambito degli autoveicoli, riconoscendone caratteristiche peculiari che possono giustificare, se del caso, una parziale difformità delle regole di circolazione.
art. 185 Codice della strada
I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli
La parità di disciplina con gli altri veicoli non impedisce, secondo il giudice, l’applicazione di regole differenziate quando siano giustificate dalle caratteristiche peculiari delle autocaravan e dall’esercizio del potere comunale di limitazione.
art. 7, comma 1, lett. b), Codice della strada
Consente alle amministrazioni comunali di imporre ulteriori limitazioni alla circolazione e, in particolare, alla sosta dei camper per ragioni di interesse pubblico.
Massime di principio
- L’art. 185 del Codice della strada, pur assoggettando le autocaravan alla disciplina prevista per gli altri veicoli quanto ai divieti e alle limitazioni di circolazione, non esclude in assoluto una disciplina parzialmente differenziata quando essa sia giustificata dalle caratteristiche peculiari dei veicoli e dal perseguimento di un interesse pubblico.
- Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), del Codice della strada, il Comune può introdurre limitazioni alla circolazione e alla sosta delle autocaravan per ragioni di interesse pubblico, purché la misura sia concretamente giustificata e non arbitraria.
- In sede cautelare, la temporaneità e il carattere sperimentale di un divieto di sosta circoscritto a specifiche aree costituiscono elementi rilevanti nel bilanciamento degli interessi e nella valutazione del periculum in mora.
- L’assenza di periculum in mora può essere ravvisata quando il divieto di sosta sia temporaneo e l’amministrazione abbia assicurato la disponibilità di altre aree destinate alla sosta delle autocaravan.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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